Nel Comune di Misano Adriatico un ciclista cade dalla bicicletta a causa di anomalie del fondo stradale. Le domande della vittima vengono respinte in tutti i 3 gradi di giudizio.
La vicenda
La vittima agiva in giudizio nei confronti del Comune di Misano Adriatico per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale accaduto mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, a suo dire causato da una anomalia del fondo stradale.
Il Tribunale di Rimini rigetta la domanda. Successivamente la Corte di Bologna dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis, primo comma, e 348-ter, primo comma, c.p.c., ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento.
L’intervento della Cassazione
Con ordinanza n. 30295/2022, depositata il 14 ottobre 2022, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in quanto “diretto esclusivamente ad impugnare, per motivi di merito (e non per vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale), l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis, comma 1, c.p.c.
Avverso tale ordinanza la vittima propone ricorso per revocazione, cui resiste il Comune di Misano Adriatico, depositando controricorso.
A fondamento della proposta impugnazione la ricorrente lamenta che la Cassazione “per una banale svista, e non a seguito di valutazione abbia accettato le affermazioni dei giudici del merito, a loro volta incorsi nell’errore di fatto de quo, senza svolgere alcuna attività valutativa sulla ricostruzione del fatto storico operata dai due giudici di merito, tant’è che nella narrazione dei fatti di causa non specifica la causa del sinistro – buca stradale, come sempre preteso dalla vittima, o radici dell’albero e protuberanze, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito – ma fa generico riferimento ad una anomalia del fondo stradale”.
Sempre secondo la vittima, è ben vero che una buca può rientrare nel più ampio concetto di “anomalia del fondo stradale”, ma tale trasposizione costituisce errore di fatto quando l’intera vertenza è fondata sul fatto che i giudici del merito hanno omesso di valutare il pericolo ed il rischio costituiti dalla buca nel bel mezzo della pista ciclabile – buca nella quale è sprofondata la ruota anteriore della bicicletta – ed hanno negato alla vittima ogni risarcimento perché non aveva evitato le radici dell’albero. Ergo la Corte di Cassazione, dimostrando di ritenere che la vittima avesse genericamente imputato la propria caduta a sommarie anomalie della strada, “incorre nel medesimo errore di fatto in cui sono incorsi i giudici del merito”.
Le censure non colgono nel segno (Cassazione civile, sez. III, 14/05/2024, n.13169).
La revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
Con specifico riferimento alla circostanza in cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
- a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti.
- b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa.
- c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.
- d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso.
- e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.
Non c’è asserito errore revocatorio
Nel caso in esame, la rappresentazione dell’asserito errore revocatorio operata dalla vittima è del tutto avulsa dall’effettivo contenuto della ordinanza impugnata e dalla sua ratio decidendi.
L’Ordinanza impugnata si arresta al preliminare e assorbente rilievo della loro inammissibilità, in quanto rivolte non contro la sentenza di primo grado, ma contro l’ordinanza della Corte d’appello, dichiarativa dell’inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., esclusivo e specifico oggetto della impugnazione proposta ben al di là dei soli casi in cui essa è consentita secondo Cass. Sez. U. n. 1914 del 2016. Tale ratio decidendi non è stata colta dalla vittima per revocazione, che di fatto ha svolto censure inidonee ad evidenziare errori di natura percettiva e non valutativa.
Il ricorso per revocazione viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno