Sinistro stradale mortale e condanna eccedente il limite del massimale

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Il massimale segna il limite dell’obbligazione dell’assicuratore quanto al capitale. Quanto alla mora, invece, se l’assicurazione ritarda il pagamento sarà tenuta a versare al creditore anche gli interessi moratori (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29924).

I fatti

Le figlie della vittima, trasportata a bordo del veicolo privo di assicurazione, chiedono la condanna al risarcimento del danno e il Tribunale di Napoli dichiara improponibile la domanda ai sensi dell’art. 145 CdA.
La Corte d’appello di Napoli, invece, accoglie la domanda con sentenza 10 luglio 2017 n. 3212.

La sentenza d’appello viene impugnata in Cassazione dall’assicurazione designata per il FGVS, per condanna in misura eccedente il massimale. La S.C. accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza d’appello per non avere il Giudice d’appello rilevato ex officio la misura del massimale entro il quale andava contenuta l’obbligazione dell’Impresa designata.

Riassunta la causa, la Corte d’appello di Napoli:

  • limita la condanna della assicurazione entro il massimale di legge vigente ratione temporis, sia quanto al capitale, sia quanto agli interessi di mora.
  • Accoglie la domanda di rivalsa della assicurazione nei confronti del responsabile civile.

Il secondo ricorso in Cassazione

La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dai congiunti della vittima che deducono violazione del giudicato interno. In sintesi, secondo la loro tesi:

  • la prima sentenza d’appello condannò la Generali al pagamento del capitale e degli interessi compensativi di mora.
  • La Generali impugnò per cassazione quella sentenza, ma nessuno dei motivi da essa proposti “riguardava la statuizione della Corte d’appello (…) in punto di interessi compensativi.
  • La Corte di appello ha illegittimamente ritenuto tardiva la domanda di condanna dell’assicuratore ultra massimale.

La Cassazione afferma che la Corte d’appello ha motivato il rigetto della domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento di una somma eccedente il massimale affermando che l’assicuratore della RCA può essere condannato al pagamento d’una somma eccedente il massimale solo nel caso di mala gestio e di ingiustificato ritardo nell’adempimento della propria obbligazione.

Delinea, poi, il significato da attribuirsi al termine mala gestio nel senso che la mora debendi dell’assicuratore della RCA nei confronti del terzo danneggiato è spesso designata nella prassi forense e giudiziaria “mala gestio impropria”: ma questa espressione è puramente convenzionale e impropria. Infatti una “cattiva gestione” degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell’ambito di questo rapporto infatti l’assicuratore “gestisce”, come un mandatario, gli interessi dell’assicurato.

Mala gestio e mora

Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti.
La mora è l’effetto dell’inadempimento d’una obbligazione di dare. La mala gestio è invece l’inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell’assicurato).
L’assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell’assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale. Invece, nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, l’assicuratore non è certo un mandatario del danneggiato: è solo un suo debitore. Se non c’è gestione d’affari, nemmeno è concepibile una “responsabilità per mala gestio“.

Chiarito ciò, quando il danno causato dall’assicurato ecceda il massimale, l’assicuratore è debitore verso il danneggiato di una obbligazione pecuniaria: per l’appunto, il massimale. Questo significa che il danneggiato non deve formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi e, se l’assicuratore è in mora è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale. Perché quando l’assicuratore è tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempie nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall’assicurato.

Conclusivamente, vengono focalizzati i seguenti dogmi:

  • a) la condanna dell’assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell’attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi.
  • b) Il massimale segna il limite dell’obbligazione dell’assicuratore quanto al capitale; quanto alla mora, invece, l’assicuratore è un debitore come tutti gli altri, e se ritarda il pagamento della propria obbligazione sarà tenuto a versare al creditore anche gli interessi moratori.

Pertanto, il principio applicato dalla Corte di appello è errato perché se lo si seguisse si perverrebbe ad effetti paradossali: in tutti i casi in cui il danno causato dall’assicurato dovesse superare il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l’adempimento, senza andare incontro agli effetti della mora.

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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