Cancellazioni dei voli e ritardi, quale risarcimento?

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cancellazione dei voli

Le cancellazioni dei voli e i ritardi sono soggetti alla normativa europea in materia. Senza eccezioni

E’ possibile che il passeggero riceva compensazioni plurime in denaro, sia per le cancellazioni dei voli, sia per il ritardo dei voli sostitutivi? Ha risposto il Tribunale di Milano nella sentenza n. 11820/2019

Nel caso in oggetto, un passeggero conveniva dinanzi il GdP di Milano la compagnia aerea, con la quale aveva stipulato un contratto relativa all’esecuzione di un piano voli, comprese alcune coincidenze, perché venissero accertati plurimi inadempimenti contrattuali e la compagnia aerea fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dall’art.7 Reg.CE 261\2004, parte per la cancellazione della prima tratta del volo di andata, parte per il ritardo di cinque ore e mezzo del volo di ritorno.

Si costituiva la compagnia aerea la quale chiedeva il rigetto integrale di tutte le domande attoree e rilevava come a parte attrice fosse stata offerta la compensazione ex art 7 Reg.Ce 261\2004 ma avesse rifiutato di accettarla.

Il Giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda del passeggero, condannando il vettore aereo a pagare a favore di questo una somma comprensiva anche della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 per la cancellazione del volo di andata sulla prima e terza tratta, e del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

La compagnia aerea appellava dinanzi al Tribunale di Milano la sentenza.

Il Tribunale, nella qualità di giudice d’appello, ha ridotto l’ammontare totale di dovuto dal vettore aereo, condannandolo al pagamento della sola compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004  sia per la cancellazione del volo di andata sulla prima tratta, sia per il ritardato arrivo alla destinazione finale del volo sostitutivo. Rigettava  in quanto infondata, ogni altra domanda dell’appellante,  che condannava, invece,  alla restituzione a favore della compagnia aerea di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, in eccesso rispetto a quanto  stabilito dal giudice del gravame.

Il Tribunale ha altresì chiarito che la materia è interamente regolata dalle norme comunitarie e ha aggiunto: “Ciò premesso, in caso di cancellazione del volo, con offerta di un volo sostitutivo, che a sua volta arriva a destinazione con un lungo ritardo sull’orario programmato, la compensazione pecuniaria spetta al passeggero due volte: sia per la cancellazione del volo di andata originariamente acquistato, sia per il lungo ritardo con cui il vettore aereo ha eseguito il volo sostitutivo. Non si configura una duplicazione indebita del diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, trattandosi di due distinti e separati voli che il vettore aereo si era obbligato a effettuare, il primo in forza del contratto, e il secondo ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 261/2004.”

                                                     Avv. Claudia Poscia

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