Accolto il ricorso di una lavoratrice in malattia che aveva chiesto un periodo di ferie di 20 giorni per evitare il superamento del periodo di comporto

Con l’ordinanza n. 19062/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento per giusta causa intimatole dall’azienda dopo averle contestato disciplinarmente una serie di assenze ingiustificate. La donna, già reintegrata nel suo posto di lavoro dal Tribunale lamentava di essere stata collocata presso una sede più lontana e con mansioni deteriori; ciò avrebbe peggiorato le sue condizioni di salute costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi sino all’esaurimento del periodo di comporto. Sicché aveva chiesto un periodo di ferie di 20 giorni, che la società le aveva accordato per un solo giorno, confermando quindi il  trasferimento, cui essa si opponeva comunicando certificazione sanitaria.

I Giudice del merito respingevano l’opposizione della lavoratrice al licenziamento, rilevando la sua consapevolezza in relazione alla ingiustificatezza delle plurime assenze.

Nel ricorrere per cassazione la donna lamentava, tra gli altri motivi, che in presenza di richiesta di un periodo di ferie da parte del lavoratore in malattia e prima del superamento del periodo di comporto al fine di evitare la perdita del posto di lavoro esse in sostanza debbono essere accordate se non ostano obiettive ragioni organizzative o produttive.

La Cassazione ha ritenuto di aderire a tale argomentazione accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Gli Ermellini hanno infatti richiamato il principio – affermato e recentemente ribadito dalla Suprema Corte –  in base al quale “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa”. Tuttavia, in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario “che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive”. In assenza di ciò il licenziamento risulta illegittimo.

Nel caso in esame, la società datrice nulla aveva dedotto in ordine alle ragioni obiettive (organizzative od altro) per cui non avrebbe potuto concedere le richieste ferie, necessarie per evitare il superamento del periodo di comporto.

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