Respinto il ricorso dei proprietari di un cane, condannati per disturbo al riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale
Non avrebbero impedito che il cane di loro proprietà, abbaiando costantemente in ore diurne e notturne, disturbasse il riposo dei vicini di casa. Con questa motivazione due fratelli venivano condannati alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Gli indagati hanno quindi deciso di impugnare la decisione dei Giudici del merito davanti alla Suprema Corte, deducendo da un lato l’errata valutazione delle prove ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la credibilità dei testi a carico, nonostante gli stessi fossero portatori di interesse e animati da sentimenti di astio ed acrimonia nei confronti degli imputati; dall’altro la mancata assoluzione per insussistenza del fatto per non essere stata argomentata l’attitudine della condotta contestata a ledere una potenziale pluralità indeterminata di persone, pur avendo uno dei testimoni, dimorante nello stesso palazzo, escluso di aver mai subito disturbo dal cane degli imputati.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 25376/2020 ha ritenuto le doglianze inammissibili.
In particolare, con riferimento alla diffusività dei rumori e all’idoneità della condotta ad arrecare disturbo, diurno e notturno, a un numero indeterminato di residenti in zona, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto allegato dai ricorrenti, aveva affrontato specificamente, risolvendolo positivamente il problema, con non illogica motivazione in fatto, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale, peraltro, aveva anche dato atto delle ragioni per cui il teste richiamato dalla difesa aveva invece riferito di non essere infastidito dall’abbaiare del cane. Da li la decisione di rigettare il ricorso.
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