Capacità lavorativa ridotta e liquidazione previdenziale: sussiste incompatibilità nel caso in cui, per il medesimo evento invalidante, il cittadino richieda sia la prestazione a carico dell’INPS sia la prestazione a carico dell’INAIL (Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1051/2021 del 23/11/2021-RG n. 3114/2020).

Capacità lavorativa ridotta nella misura dell’80% riconosciuta dall’Inps ma la beneficiaria non ha ricevuto la liquidazione dell’assegno di invalidità.

L’INPS ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2020 emesso dal Giudice del Lavoro di Frosinone in data 6.11.2020 in favore della parte resistente all’opposizione, per il pagamento della somma di euro 2.581,29 a titolo di ratei maturati e non riscossi sull’assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971.

Con il ricorso monitorio la donna esponeva che con verbale del 10.12.2018 della Commissione Medico-Legale Inps di Frosinone veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell80%, con decorrenza dal 25.10.2018 . Ha quindi presentato domanda per la liquidazione dell’assegno di invalidità, essendo in possesso dei relativi requisiti sanitari e socio-economici. Tuttavia, non ha ancora ricevuto dall’Inps la liquidazione della prestazione.

Ha precisato di essere esclusivamente titolare di rendita INAIL, conseguente ad infortunio sul lavoro subito in data 19.04.1996 e ha osservato che questa prestazione Inail non rientra nella valutazione del reddito (art. 14 septies L. n. 33/1980) né è incompatibile con la prestazione di invalidità civile Inps in quanto derivante da riduzione di capacità lavorativa, ovverosia da causa diversa.

A riprova della situazione reddituale al di sotto della soglia prevista dalla legge, ha prodotto attestazione ISEE.

A sostegno della opposizione l’Istituto ha eccepito il mancato assolvimento dell’onere della prova in relazione ai requisiti socio economici richiesti per il beneficio in esame. Ha evidenziato che l’onere della prova, a carico dell’istante, non può essere soddisfatto in sede giurisdizionale mediante la semplice produzione di autocertificazione che ha finalità probatoria nei soli rapporti con la p.a.

L’Inps ha inoltre richiamato il divieto di cumulo dell’assegno mensile ex art. 13 L. 118/1971 con altre prestazioni di invalidità o rendite Inail.

L’interessato, a fronte di due prestazioni incompatibili, può optare per il trattamento economico più favorevole. Tuttavia la donna non ha presentato alcun atto di rinuncia alla rendita Inail in godimento né effettuato alcuna opzione per l’assegno mensile di invalidità civile.

Per questi motivi, l’Inps non ha liquidato il beneficio e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L’opposizione è infondata.

In tema di incompatibilità delle prestazioni, l’art. 1 comma 43 della L. 335/95 statuisce che ” le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa “.

Sul divieto di cumulo sopra richiamato, la S.C. ha chiarito che ” Il divieto di cumulo, posto dall’art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, delle prestazioni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL per il medesimo evento invalidante, non incide sulla titolarità del diritto, ma determina solo l’impossibilità per l’assicurato di conseguire l’importo della quota della prestazione di invalidità sino alla concorrenza della rendita “.

In sostanza, qualora l’evento Invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell’INAIL e dell’INPS sia il medesimo, i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita INAIL.

Il regime di incompatibilità si riferisce, dunque, a quelle situazioni in cui, per il medesimo evento invalidante, il cittadino richieda sia la prestazione a carico dell’INPS sia la prestazione a carico dell’INAIL.

Parte attrice ha dimostrato di non trovarsi in tale situazione.

Le doglianze dell’Inps relative al divieto sono infondate.

Per tale ragione viene affermato il diritto della donna a fruire dell’assegno di invalidità civile per il periodo da marzo 2020 a novembre 2020, con conseguente diritto al pagamento dei ratei maturati pari a euro 2581,29 (286,81 per 9 mesi), oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Spese di lite poste a carico dell’Inps.

Avv. Emanuela Foligno

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