Caparra: è possibile posticiparne la consegna dopo la stipula del contratto?

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La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) ha natura reale e, come tale, è improduttiva di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma; ciò tuttavia non esclude che le parti, possano differirne la dazione in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto

La vicenda

Una s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio, le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di L. 161.778.725 oltre accessori, a titolo di caparra confirmatoria prevista nel contratto d’appalto stipulato tra le parti, poi risolto proprio per la mancata corresponsione di tale somma.

In primo grado l’adito Tribunale accolse l’opposizione; revocò pertanto, il decreto ingiuntivo e in accoglimento della domanda riconvenzionale condannò la controparte al pagamento in favore della prima della somma di Euro 11.682,00, oltre interessi legali. Nella specie, il giudice di primo grado, rilevata la natura reale del patto di caparra, osservò che l’inadempimento dell’obbligo di versare la caparra non era così grave da giustificare il venir meno dell’interesse al mantenimento del contratto di appalto e il rapporto fiduciario tra le parti.

La Corte d’Appello di Milano confermò la decisione precisando che “il mancato versamento della caparra non (poteva) configurare inadempimento…., né una legittima causa di recesso del contratto, ma  [avrebbe potuto al più] giustificare un’azione obbligatoria per il versamento di tale importo”.

Infine sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10056/2019 in commento.

Il ricorso per Cassazione

Per la società ricorrente la corte territoriale aveva errato nel ritenere valide le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla questione della natura degli effetti della caparra confirmatoria e di aver, nella specie, ritenuto non applicabile l’istituto della caparra confirmatoria in mancanza della materiale consegna della corrispondente somma di danaro.

In altre parole, secondo l’esponente l’accordo circa il versamento della caparra aveva efficacia vincolante per le parti anche se la relativa somma non era stata versata al momento della stipula del contratto.

In sostanza le questioni giuridiche sulle quali i giudici Ermellini hanno dovuto porre attenzione sono state le seguenti:

a) “se contrattualmente pattuito il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, si producano gli effetti di cui all’art. 1385 comma 2 c.c. anche in mancanza di materiale versamento della relativa somma”;

b) “se in relazione al disposto di cui all’art. 1655 ultimo comma c.c. e nel rispetto dell’autonomia contrattuale previsto dall’art. 1322 c.c., possa ritenersi valida ed efficace la pattuizione che pone a carico della parte committente l’onere del versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, prima della realizzazione dell’opera da parte dell’appaltatore”.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, sentenza n. 10033/2019) ha in primo luogo, osservato che la caparra confirmatoria, costituisce parte integrante del contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale).

La natura giuridica della caparra

La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è dunque, come è noto, una clausola che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale; il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cass. n. 2870 del 07/06/1978).

Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall’art. 1385, primo comma c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. n. 5424 del 14.4.2002; Cass. 3071 del 13.02.2006; Cass. n. 17127 del 9.8.2011). Tale possibilità non ha l’effetto di escludere la natura reale del contratto e di attribuire all’obbligazione della sua prestazione gli effetti che l’art. 1385, 2 comma c.c. ricollega alla sua consegna.

La decisione

Nella vicenda in esame, la corte distrettuale aveva puntualmente osservato che il recesso era stato fondato sul mancato versamento della caparra e non sul mancato pagamento del prezzo; che inoltre si era formato il giudicato sul rigetto implicito della domanda di risoluzione perché “era riscontrabile un mero ritardo nell’adempimento dell’obbligo di versamento dell’acconto e del correlato patto accessorio di caparra” e che “siffatto ritardo non era così grave da giustificare il venir meno dell’interesse al mantenimento del contratto” avente ad oggetto una fornitura d’ingente valore.

Le doglianze difensive sono state allora ritenute prive di pregio e perciò il ricorso è stato rigettato.

La redazione giuridica

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