Per due anni i rapporti sessuali intrattenuti con la figlia dodicenne della moglie, si erano consumati nell’ambito di una “relazione sentimentale”: la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico dell’imputato per il delitto di violenza sessuale
La vicenda
La Corte d’Appello di Venezia aveva condannato l’imputato alla pena di quattro anni di reclusione in ordine al reato di violenza sessuale aggravata commessa in danno della figlia minorenne della moglie con cui conviveva.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione per mezzo dei propri difensori di fiducia, che tra gli altri motivi hanno detto la violazione degli artt. 609-quater e 133 cod. pen., 27 comma 3, Cost., per non aver la corte territoriale applicato la circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen., dal momento che la relazione affettiva tra l’imputato e la persona offesa non aveva arrecato alcun danno alla vita di relazione e al processo di evoluzione della minore, tanto ella stessa, in seguito, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un proprio coetaneo.
Proprio il contesto della relazione amorosa tra i due avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell’attenuante in parola, che al contrario era stata esclusa sulla base degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia la minore età e la tipologia di atto sessuale compiuto.
La Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 49724/2019) ha rigettato il ricorso perché nel complesso infondato.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di atti sessuali con minorenni, “ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età” (Sez. 3, n. 46461 del 16/05/2017).
In quest’ottica è stato escluso il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità sia nel caso in cui gli abusi in danno della vittima siano stati reiterati nel tempo, sia nel caso in cui gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.
La decisione
Ebbene, nel caso in esame era emerso pacificamente che gli atti sessuali, consistiti in toccamenti, rapporti orali e vaginali, ebbero inizio quando la minore aveva soli dodici anni, per poi protrarsi per poco meno di due anni e furono consumati nell’ambito di una relazione “sentimentale”: tutti elementi che a giudizio degli Ermellini non potevano che escludere il riconoscimento dell’invocata attenuante.
Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione della spese in favore delle parti civili.
La redazione giuridica
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