Deve tornare in carcere chi viola la pena sostitutiva del lavoro di pubblica, a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza

Lo ha affermato la Prima Sezione Penale della Cassazione (n. 35392/2019)che ha confermato il provvedimento di riconversione emesso dal Tribunale di Verona

La vicenda

Nel 2016 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona rigettava la richiesta avanzata dal difensore nell’interesse del suo assistito, di sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione per il residuo di una pena derivante dalla riconversione in pena detentiva a causa della violazione della concessa misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Tale sanzione sostitutiva era stata applicata con decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza in sostituzione della pena dell’arresto.

Tuttavia, sulla scorta di un precedente giurisprudenziale (Sez. Prima n. 5889/1999), rilevava il giudice dell’esecuzione che la disposizione dell’art. 656 comma 5, c.p.p., si applica soltanto alle sentenze di condanna e non agli ordini di esecuzione relativi a titoli diversi, quali quelli conseguenti alla conversione in pena detentiva della semidetenzione o della libertà controllata.

Il giudizio di legittimità

La decisione è stata confermata dai giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione, che hanno ricordato come “l’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010 dispone che, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”.

Ebbene, a detta degli Ermellini, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente rilevato che il caso in esame riguardasse la speciale ipotesi del decreto penale con lavori di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma 9 bis, C.d.S. che, per definizione legislativa ammette la sostituzione della pena, tanto detentiva che pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

Nella specie, il decreto penale non aveva ad oggetto una pena pecuniaria, ipotesi ordinaria prevista dall’art. 459 c.p.p., bensì una pena detentiva.

Doveva pertanto, ritenersi legittima la riconversione nella pena carceraria a causa della violazione, da parte dell’interessato, della concessa misura sostitutiva citata.

La redazione giuridica

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