Una ordinanza della Cassazione in merito ai cartelli pubblicitari lungo le strade ha fornito chiarimenti sui casi in cui occorra un’autorizzazione

In che circostanze serve l’autorizzazione per i cartelli pubblicitari lungo le strade?
L’ordinanza n. 26346 del 7 novembre 2017 della Corte di Cassazione ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito alla possibilità di affiggere cartelli pubblicitari lungo le strade.

Per i giudici, infatti, se i cartelli sono idonei a distrarre l’attenzione dei guidatori è necessaria l’autorizzazione.

L’art. 23 C.d.S. vieta la collocazione sulle strade di manifesti pubblicitari che siano idonei a recare disturbo visivo agli utenti della strada. Questo perché potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione.
Nel caso di specie, una società immobiliare aveva proposto opposizione contro cinque verbali di contestazione. Questi erano stati mossi nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Ancona.
I verbali riguardavano proprio l’affissione di cartelli pubblicitari lungo le strade.

Secondo il Comune, tali affissioni erano idonee a distrarre i guidatori. Pertanto, la società avrebbe dovuto richiedere una specifica autorizzazione.

Il Giudice di Pace di Ancona, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società e la sentenza era stata confermata anche dal Tribunale, in grado d’appello.
A quel punto la società ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici non avrebbero dato corretta applicazione all’art. 23 Codice della Strada.
Per la ricorrente, il giudice aveva ritenuto erroneamente che “le locandine pubblicitarie da essa posizionate sui pali della luce di due vie cittadine di pubblico accesso e transito in assenza di autorizzazioni fossero idonee, nonostante le loro ridotte dimensioni, a disturbare l’attenzione dei conducenti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.
Inoltre, per l’affissione dei cartelli pubblicitari lungo la strada non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione del Comune.
Questo perché questi avevano caratteristiche tali da non potersi ritenere idonee a distrarre i guidatori.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società, e ne ha rigettato il ricorso.

Per i giudici, l’art. 23 C.d.S. vieta la collocazione sulle strade di “insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.
Ai sensi del comma 4 della suddetta disposizione, inoltre, l’ente proprietario della strada in questione può subordinare ad autorizzazione la collocazione di tali cartelli e insegne.
Alla luce di tali considerazioni, per la Cassazione, il Tribunale aveva, del tutto correttamente, ritenuto applicabile la disposizione sopra citata.
Pertanto, il ricorso proposto dalla società non poteva che essere rigettato.
La sentenza è stata quindi confermata integralmente e la società ricorrente condannata anche al pagamento delle spese processuali.
 
 
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