Cassiere di un centro commerciale licenziato nell’ambito di una procedura di riduzione del personale ex lege n. 223 del 1991
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice del lavoro che accoglieva la domanda. Conforme anche il giudizio in secondo grado. Ebbene, che il centro commerciale fosse in condizione di crisi economica, nessun dubbio. Ma le ragioni del licenziamento intimato al cassiere non erano sufficientemente valide per i giudici di merito.
In mancanza di un accordo espresso con i sindacati, la società aveva formato una graduatoria dei lavoratori ai fini della individuazione di quelli che sarebbero stati destinatari del provvedimento di recesso ed attribuito punteggi diversi ai criteri di scelta legali.
Il criterio cui veniva dato maggior peso nell’assegnazione del punteggio predetto, era per lo più legato all’aspetto tecnico organizzativo, cioè fondato sulla disponibilità dei lavoratori ad accettare una turnazione per fasce orarie (10 punti), rispetto ai criteri della anzianità di servizio (massimo 4 punti) e dei carichi di famiglia (1 punto per ogni familiare a carico).
Orbene la prevalenza di un unico criterio, pur in principio compatibile con la previsione della legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, – osserva la Corte – non deve però sottendere intenti elusivi e discriminatori. Ed, invero, nella fattispecie in esame, il criterio adottato rispondeva ad un intento discriminatorio (recte ritorsivo) nei confronti dei lavoratori che per gravi motivi, personali o familiari, non potevano aderire alla turnazione; ed infatti, erano stati riconfermati e mantenuti in servizio soltanto quei lavoratori che avevano aderito alla turnazione; esclusi invece, coloro che l’avevano rifiutata.
A seguito della condanna, il centro commerciale decideva, pertanto, di rivolgersi ai giudici di legittimità, lamentando l’eccessiva ingerenza che i giudici di merito avrebbero effettuato nell’ambito delle scelte discrezionali e interne alla società; invadendo così la sfera riservata al datore di lavoro.
I motivi di ricorso e la decisione della Cassazione
La società aveva assunto che la prevalenza accordata alle esigenze organizzative era conforme a legge (legge nr. 223 del 1991, art. 5) ed ai precetti di correttezza e buona fede, giacché la questione degli esuberi dei cassieri nei turni di mattina rispondeva ad una situazione obiettiva, ben nota ai sindacati, e indicata nella comunicazione di avvio della procedura.
Pertanto la conclusione della sussistenza di un intento discriminatorio era infondata.
Il motivo, però, è stato respinto e ciò, già in sede di ammissibilità della domanda.
La Corte di Cassazione ha evidenziato, infatti, che entrambi i giudizi di merito si erano conclusi con una doppia condanna nei confronti del centro commerciale. Si tratta cioè, di un caso di «doppia conforme». Ebbene, trova applicazione, nei casi in esame, l’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., a tenore del quale quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti a questioni di fatto, il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c.
Ciò non è avvenuto da parte del ricorrente e pertanto, la questione non è più censurabile in sede di legittimità.
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