La materia della cessione a terzi di sostanze stupefacenti, senza autorizzazione, disciplinata dall’art. 73 del D.P.R. 309/90, è stata oggetto di svariate modifiche da parte del Legislatore, che è pertanto più volte intervenuto nel corso degli anni
Ebbene, l’ultimo aggiornamento risale ad appena qualche giorno addietro, ossia all’8 marzo 2019, allorquando la Corte Costituzionale, con ordinanza n° 40, ha statuito espressamente che “è costituzionalmente illegittimo l’art. 73, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione di 8 anni anziché di 6 anni”.
La vicenda
Orbene, la vicenda traeva origine da una fattispecie di detenzione, contestata all’imputato, di circa cento grammi di cocaina, occultati all’interno di tre condensatori per computer, contenuti all’interno di un pacco proveniente dall’Argentina.
L’imputato, all’esito della celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, veniva condannato in primo grado alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 14 mila di multa.
Con i motivi di appello, la difesa richiedeva la riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità sancita dall’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 ed in linea subordinata, laddove la Corte territoriale non avesse condiviso l’assunto difensivo, poneva in dubbio la legittimità costituzionale del comma 1 della citata norma, atteso che tale disposizione normativa prevede un trattamento sanzionatorio con limite edittale minimo di 8 anni di reclusione, pari pertanto al doppio del massimo previsto per il reato minore.
Pertanto, la Corte di Appello di Trieste, adita appunto quale Giudice di secondo grado, ha sollevato la questione circa la legittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, nella parte in cui, all’esito della pronuncia n° 32/2014 della Corte Costituzionale, veniva statuito che la pena minima edittale per tale addebito fosse di 8 anni di reclusione in luogo della pena di anni 6 di reclusione prevista dalla Legge n° 49/2006.
Ebbene, la Corte di Appello innanzitutto rilevava che, poiché l’inasprimento della pena (da 6 ad 8 anni di reclusione) fosse stato effettuato all’esito di una sentenza della Corte Costituzionale, ci si trovasse in presenza di una violazione del Principio di riserva di legge in materia penale, enunciato dall’art. 25 della Carta delle Leggi Italiana, secondo cui gli interventi volti ad inasprire le sanzioni penali costituiscono una facoltà esclusiva Legislatore e non certo della Corte Costituzionale.
Un tentativo improprio di impugnazione di una sentenza costituzionale!
Ebbene, tale argomentazione è stata dichiarata inammissibile, atteso che si tratterebbe di un “improprio tentativo di impugnazione” di una sentenza della Corte Costituzionale che, per contro, è inoppugnabile.
Ancora, la Corte Costituzionale ha sottolineato che il proprio ambito applicativo non è certo quello di determinare autonomamente la misura della pena, funzione questa demandata esclusivamente al Legislatore, potendo l’organo costituzionale decidere in merito all’ammissibilità o meno delle questioni di legittimità costituzionali eccepite.
Orbene, nella pronuncia in esame, viene affermato espressamente che le questioni prospettate dalla Corte territoriale superano il vaglio di ammissibilità, poiché risulta “individuata nell’ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l’abbassamento del minimo edittale”.
La sentenza del Giudice delle Leggi
Dunque, la Corte Costituzionale, dopo aver ripercorso l’excursus normativo relativo al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, enunciando quindi tutti i numerosi interventi in materia, ha ritenuto che la sanzione prevista per il reato di spaccio fosse lesiva dei Principi di Eguaglianza, Proporzionalità e Ragionevolezza, sanciti dall’art. 3 Cost., oltre che del Principio di Rieducazione della pena, di cui all’art. 27 Cost.
In conclusione, la Corte Costituzionale “… chiamata a porre rimedio alla violazione dei principi costituzionali evocati, con conseguente accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 …” ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di 8 anni anziché di anni 6.
Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)
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