Chiede risarcimento per inadeguate cure sanitarie, ma non ha seguito le prescrizioni

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La Corte d’Appello di Torino, così come il Tribunale di Torino, respingeva la domanda risarcitoria azionata dal paziente e dai suoi congiunti per inadeguate cure sanitarie. Infatti i medici di Pronto Soccorso prescrivevano l’esecuzione di esami in termini brevi e il paziente non provvedeva. Anche la Cassazione conferma la decisione (Cassazione Civile, sez. III, 29/01/2024,n.2702).

La vicenda

Il paziente, nel pomeriggio del 4/01/2012, veniva trasportato con autoambulanza non medicalizzata presso l’Ospedale di Susa e dimesso nelle prime ore del 5/01/2012, senza che fossero eseguiti adeguati accertamenti al fine dell’esclusone di patologie cardiache in atto.
Successivamente, il 26/01/2012 il paziente veniva colpito, mentre era a Roma per ragioni di lavoro, da infarto del miocardio con conseguente necessità di cure mediche urgenti presso l’ospedale di Santo Spirito in Sassia e ingente perdita di reddito.

Il paziente e i suoi congiunti chiedono il risarcimento danni da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo TO 3 (in seguito ASL TO 3) in relazione all’omesso corretto adempimento delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche per inadeguate cure sanitarie. Il Tribunale di Torino rigetta la domanda così come la Corte d’Appello di Torino (sentenza n.406 del 23/04/2020).

L’intervento di rigetto della Corte di Cassazione

I ricorrenti censurano la violazione dei principi in materia di accertamento della colpa, lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui escludeva la colpa dei medici sulla base di un dato anamnestico impropriamente ricostruito; la violazione dei poteri del CTU e della valutazione delle prove.

In buona sostanza viene evidenziata una svalutazione della condotta dei medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Susa alla luce di una diversa, contrapposta e successiva ricostruzione del dato anamnestico loro offerto. Tale argomentazione è fattuale e non di diritto.

Violazione dei poteri dei CTU?

Per quanto concerne la invocata violazione dei poteri da parte dei CTU, la critica è rivolta alla ricostruzione dei fatti effettuata dai CTU e la stessa condotta dei Consulenti, nonché le valutazioni da essi operate senza, tuttavia, che sia precisato dove e quando le contestazioni alla consulenza siano state mosse nelle competenti fasi di merito.

Il CTU, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.

I CTU si sono attenuti alle indicazioni tracciate dal quesito del Giudice, in ordine alla durata dei sintomi accusati dal paziente il pomeriggio del 4/01/2012 e alla loro verosimile eziologia, con conseguente esclusione dell’addebito di inadeguatezza dell’intervento diagnostico effettuato dai sanitari del punto soccorso dell’Ospedale di Susa.

Invece, secondo la tesi dei ricorrenti, i CTU avrebbero dovuto tenere in considerazione la lunghezza del dolore riferito dal paziente piuttosto che concludere per l’adeguatezza dell’intervento dei Medici di pronto soccorso, che avevano escluso la necessità di interventi operatori invasivi, quali la coronarografia.

Le analisi non effettuate

È, in ogni caso incontroverso, e tanto a confutazione conclusiva della fondatezza del motivo, che al paziente veniva prescritto, dai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale di Susa, di eseguire esami ulteriori in termini brevi e che egli, nell’intero periodo intercorrente dal 5 al 26/01/2012 non vi si sottopose, né il paziente ha dimostrato, o chiesto di dimostrare nelle fasi di merito, che aveva cercato di fissare appuntamenti per esami cardiaci presso medici di strutture pubbliche o private nel corso delle dette tre settimane.

Avv. Emanuela Foligno

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