La Suprema Corte, che cassa la decisione di appello, si pronuncia nuovamente su danno iure successionis e iure proprio dei congiunti e sulla individuazione del termine di prescrizione in caso di reato e di eccezione e contro-eccezione di prescrizione (Cassazione Civile, sez. III, sent., 5 febbraio 2024, n. 3267).
Il caso
Il paziente si recava il 2 novembre 2005 in Pronto Soccorso accusando forti dolori al torace, veniva dimesso senza accertamenti nonostante l’infarto fosse già in atto e decedeva il 4 novembre 2005.
I congiunti azionavano il giudizio civile chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale: Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda ritenendo prescritta l’azione, individuando il dies a quo di decorrenza dal giorno del decesso.
L’intervento della Corte di Cassazione
Vengono censurati due aspetti: l’individuazione del termine di prescrizione rispetto alla ipotesi di reato di omicidio colposo.
Preliminarmente gli Ermellini danno atto che l’azione intrapresa dai familiari del paziente deceduto è, ormai per principio pacifico e consolidato, di natura extracontrattuale con termine prescrizionale, pertanto, di 5 anni. Nel caso in esame, il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.
I congiunti avevano sempre fatto valere la responsabilità contrattuale e solo successivamente prospettavano la responsabilità extracontrattuale e il termine di prescrizione più lungo collegato all’illecito civile integrante fattispecie di reato.
Quale termine di prescrizione?
La Suprema Corte ritiene la circostanza irrilevante ed evidenzia che la domanda, nel suo nucleo immodificabile, va identificata in base al bene della vita (sia esso la res o l’utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) e ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice.
Conseguentemente, se i “fatti materiali”, come ritualmente allegati, rimangono immutati, è compito del Giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. Nel caso oggetto di analisi, i familiari prospettavano la responsabilità della struttura e la possibile rilevanza anche penale del fatto. Dunque i fatti storici come allegati e prospettati non sono incompatibili con la ricostruzione della responsabilità come extracontrattuale.
Ragionando in tal senso, gli Ermellini riconducono l’evento alla fattispecie di stratta rilevanza penalistica il cui termine prescrizionale non è quinquennale (come ritenuto dai Giudici di merito), bensì decennale previsto per il reato, applicabile ratione temporis (in quanto solo con la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e quindi non applicabile al caso di specie, che ha modificato, tra l’altro, il regime della prescrizione, è stata ridotta la durata del termine di prescrizione previsto per l’omicidio colposo da 10 a 6 anni).
La Suprema Corte svolge un’ulteriore specificazione ragionando sulla eccezione di prescrizione.
Se l’eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto, la questione della durata della prescrizione è una contro eccezione in senso lato. Infatti, una volta che il Giudice abbia individuato il regime di prescrizione applicabile al caso di specie, sulla base della corretta qualificazione della domanda che a lui compete, la durata del regime prescrizionale consegue per legge e non può essere subordinata né condizionata dal mero esercizio degli oneri probatori.
In buona sostanza, non può il Giudice fare applicazione di un regime di durata della prescrizione diverso da quello corrispondente alla fattispecie sottoposta al suo esame solo perché la parte non ha promosso una determinata qualificazione.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un’eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al Giudice. L’individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell’art. 2947 comma 2 c.c., compete al Giudice d’ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull’identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione.
Le precedenti sentenze
Infine, richiamando un recente precedente (Cass. n. 29859/2023), la S.C. specifica che non è necessario “dover coltivare un’espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l’accertamento dell’ipotizzato reato, giacché (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) la deduzione circa l’applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all’art. 2947, comma terzo, c.c. integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto.
Ergo, in altri termini, la rilevabilità ex officio della contro-eccezione è subordinata alla allegazione tempestiva, giacché effettuata originariamente con l’atto introduttivo del giudizio, ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo officioso anche oltre detti termini), dei fatti posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 2947, comma terzo, c.c., del “fatto considerato dalla legge come reato”, ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.
Traslando ciò al caso concreto, i familiari, sin dall’atto introduttivo, avevano rappresentato fatti che potevano essere rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di omicidio colposo. Quindi, da un lato non erano tenuti a richiedere un accertamento incidentale del reato di omicidio colposo, né, a fronte dell’eccezione di parte di prescrizione quinquennale proposta dalla Azienda Sanitaria, essi erano tenuti a dedurre tempestivamente una contro eccezione in senso stretto relativa alla durata della prescrizione, rimanendo la determinazione del termine di durata della prescrizione a fronte di una individuata fattispecie compito del Giudice.
Avv. Emanuela Foligno