Il danneggiato (di anni 33), alla guida della propria bicicletta, mentre percorreva la via Serro di Castroreale, veniva investito dall’autovettura Fiat Uno e adiva il Tribunale competente per ottenere il risarcimento del danno da lui stimato in oltre 50.000 euro.
La vicenda giudiziaria
Il Giudice, preliminarmente, dà atto della raggiunta prova circa la dinamica del sinistro. In particolare risulta confermata la responsabilità dell’automobilista che non rispettava il segnale di STOP e investiva la bicicletta.
Risulta, quindi, provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. sia il sinistro che il coinvolgimento del conducente della Fiat Uno.
Il nesso causale tra l’evento denunciato e le lesioni riportate, risultano riscontrate dall’accertamento medico-legale del CTU “[…] risulta possibile ricondurre causalmente le lesioni descritte nel verbale di Pronto Soccorso del 24/12/2007, all’evento per cui è causa. In particolare, il periziando, ha riportato una frattura biossea della gamba sinistra, meglio descritta radiologicamente come “frattura pluriframmentaria con distacco di frammenti scomposta sede distale della tibia sinistra con interessamento anche del malleolo. Presenza di frattura lievemente scomposta “a becca di flauto” al terzo medio superiore ed inferiore del perone sinistro” per caduta dalla bicicletta a seguito di urto di autoveicolo in marcia. Suddetta evenienza, in relazione alla tipologia di mezzi coinvolti e alla non definibile modalità di caduta del soggetto, appare da ricondurre causalmente al sinistro in oggetto, in assenza di ulteriori e differenti elementi diagnostici differenziali.”
La quantificazione del danno
Il Consulente ha quantificato l’entità dei danni fisici subiti dall’attore, nella misura complessiva di giorni 180, così suddivisi:
- Giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea assoluta,
- Giorni 40 (quaranta) di invalidità temporanea parziale al 75%,
- Giorni 40 (quaranta) di invalidità temporanea parziale al 50%,
- Giorni 70 (settanta) di invalidità temporanea parziale al 25%, e inoltre, ha riconosciuto una percentuale di Invalidità permanente dello 8% (otto).
Sulla quantificazione del danno il Giudice osserva che la tipologia di danno è da inquadrare all’interno dell’area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, che deve essere liquidato attraverso parametri di valutazione uniformi che vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
Il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell’età dell’attore all’epoca dei fatti (33 anni), è pari a complessivi €19.316, comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo. Considerato che in fase stragiudiziale l’assicurazione della Fiat Uno ha riconosciuto un danno permanente del 7%, liquidando al ciclista una somma di €17.500, trattenuti dall’attore solo come acconto, la somma residua spettante ammonta ad €1.816, su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Viene rigettata la richiesta inerente al danno morale, al danno patrimoniale specifico e futuro, al lucro cessante ed al danno emergente, poiché l’attore non ha dimostrato tali voci di danno con sufficienti mezzi di prova.
Tale ragionamento è del tutto corretto.
Danno morale e danno esistenziale
Dopo la celeberrima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 (la nota pronunzia sul danno esistenziale), che ha imposto una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la giurisprudenza seguendo le direttive in essa contenute ha specificato che: ”Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-razionale (altrimenti definibile esistenziale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.
Nell’attuale assetto, pertanto, è pacifico che il danno morale non risulta assorbito dal danno esistenziale trattandosi di voci autonome, è ammissibile la liquidazione sia del danno morale che di quello esistenziale prevedendo una personalizzazione in aumento al risarcimento per il danno biologico, in presenza di gravi e eccezionali conseguenze.
Pertanto, in caso di sinistro stradale va liquidato anche il danno morale purché si tenga conto delle lesioni in concreto subite, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e risultando il danneggiato onerato dell’allegazione della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Nel concreto, il ciclista non ha adeguatamente provato, né allegato, circostanze utili per il riconoscimento del danno morale, e delle altre poste risarcitorie invocate.
Conclusivamente al danneggiato spetta unicamente la somma di €1.816 (Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1076/2023 pubblicata il 27/11/2023).
Avv. Emanuela Foligno