Infortunio durante il lavoro subacqueo di installazione delle gabbie galleggianti

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Affermata da entrambi i Giudici di merito la penale responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose aggravate nei confronti del dipendente. Anche la Cassazione conferma (Cassazione penale, sez. IV,dep. 12/01/2024, n.1440).

La vicenda

La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza con cui, il 14/12/2021, il Tribunale di Genova affermava la penale responsabilità del datore di lavoro in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, ma le censure sono infondate.

In sintesi, il datore di lavoro si duole della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha escluso che il verificarsi del sinistro in cui rimase coinvolto il dipendente fosse ascrivibile, in via esclusiva, alla sua condotta improvvisa ed abnorme. Sostiene che la lavorazione subacquea, durante il cui svolgimento avvenne l’incidente, risultava ampiamente disciplinata nel documento di valutazione dei rischi (cd. DVR) e il giorno antecedente all’accaduto fu effettuato una specifica riunione informativa con i lavoratori. Inoltre conferma che le condizioni del mare erano buone, mentre, per converso, risultava del tutto anomala, perché in contrasto con la regola per cui il lavoro subacqueo va svolto in coppia, oltre che non necessaria ai fini dell’effettuazione dell’intervento programmato, l’iniziativa, assunta dal lavoratore, di immergersi da solo per installare, in mare aperto, una gabbia galleggiante.

La decisione della Corte di Appello di Genova, sempre secondo la tesi del datore di lavoro, nell’escludere che il verificarsi del sinistro fosse ascrivibile, in via esclusiva, alla causa sopravvenuta costituita dalla condotta abnorme del dipendente, avrebbe fatto cattivo governo della norma penale, posto che la lavorazione subacquea, durante il cui svolgimento avvenne l’incidente, risultava ampiamente disciplinata nel documento di valutazione dei rischi e che il giorno antecedente all’accaduto fu effettuato uno specifico incontro informativo con i lavoratori.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, invece, ritiene che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei dati normativi laddove ha affermato che il concreto verificarsi dell’infortunio durante il lavoro subacqueo giammai avrebbe potuto essere imputato ad un’iniziativa assunta dal lavoratore in maniera improvvisa ed estemporanea, ostando in radice a una tale conclusione la circostanza che quest’ultimo non era stato previamente ed adeguatamente informato dal datore di lavoro in ordine al rischio correlato all’intervento subacqueo che si sarebbe effettuato, né specificamente formato circa le precise modalità con cui l’intervento stesso avrebbe dovuto essere eseguito.

Difatti, l’imputato invitato, in sede di interrogatorio, a chiarire se fosse stata concordata, con precisione, la procedura da seguire per l’effettuazione dell’intervenuto, affermò che “… non aveva predisposto nulla di scritto perché l’operazione era da fare quel giorno e non sarebbe stata poi ripetuta” e aggiunse, inoltre, “… o almeno non pensavo di doverla ripetere”.

Appare dunque corretta la decisione sul punto della Corte territoriale, che, in quanto confermativa di quella di primo grado, viene letta congiuntamente ad essa.

Incidentalmente, sulla intervenuta prescrizione del reato, la Suprema Corte ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui “Il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen.”.

Avv. Emanuela Foligno

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