La circolare n. 7-C-2018 del Cnf ha chiarito che, dal 12 giugno scorso, sono entrate in vigore le modifiche apportate al codice deontologico forense pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2018 n. 86

Novità importanti in arrivo per gli avvocati: entrano in vigore le modifche al codice deontologico forense, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 aprile.

Il documento è stato infatti approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 riguardo la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Lo stesso è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.

Ebbene, la circolare n. 7-C-2018 del Cnf ha chiarito alcuni aspetti importanti. Essa ha sancito che, dal 12 giugno scorso, sono entrate in vigore le modifiche apportate al codice deontologico forense pubblicate in GU.

Queste riguardano in particolare l’art. 20 sulla responsabilità disciplinare e l’art. 27, comma 3, sui doveri di informazione.

Nella relazione di accompagnamento, il Consiglio nazionale forense ha specificato che la modifica dell’art. 20 del Codice serve per chiarire il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice.

Ciò avverrà grazie ad una diversa formulazione della lettera della norma, che ha anche valore interpretativo.

E questo dal momento che nel nuovo ordinamento professionale forense l’illecito, anche laddove non tipizzato da una specifica norma, è comunque disciplinato dalla legge professionale e dal codice deontologico.

In particolare, il comma 1 dell’art. 20 così come riformulato, afferma che l’illecito disciplinare, ove non tipizzato, deve essere ricostruito applicando le norme primarie e secondarie che pongono i principi cardine del sistema ordinamentale forense.

Come noto, inoltre, la “tipicità tendenziale” riflette gli illeciti disciplinari più ricorrenti.

Per questo motivo, si legge, “al giudice della deontologia è infatti rimessa in via esclusiva la valutazione del disvalore della condotta, della gravità del comportamento, del grado della colpa e dell’intensità del dolo, onde adattare, sempre e comunque, la sanzione alla fattispecie concreta, adeguandola nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Per quel che riguarda invece l’introduzione del secondo comma dell’art. 20, si sottolinea che questo dà più vigore a un principio cardine dell’ordinamento forense.

Ovvero quello secondo il quale tutto ciò che costituisce violazione da parte di un avvocato della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, può assumere rilevanza disciplinare. Ciò a tutela dell’immagine della categoria e dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Infine, è legittima l’individuazione da parte del Cnf dei principi propri della deontologia professionale e dei criteri che presiedono alla determinazione dell’entità della sanzione.

In merito al dovere d’informazione, di cui all’articolo 27 del Codice, mentre restano invariati i commi uno e due, il terzo comma viene integrato.

In particolare, “con l’espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’avvocato, secondo quanto previsto del resto dall’art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 – convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 – con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell’interesse della parte assistita”.

 

 

 

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