Confermata la condanna per rapina aggravata e lesioni nei confronti dell’imputato accusato di aver intrapreso una colluttazione con l’inseguitore dopo essersi liberato di due maglioni sottratti a un esercizio commerciale

Era stato condannato per i delitti di rapina aggravata e lesioni. L’imputato, in base a quanto ricostruito in sede di merito, si era impossessato di due maglioni in un esercizio commerciale; inseguito e raggiunto da un dipendente del negozio si era liberato dei capi d’abbigliamento gettandoli per aria e aveva tentato di proseguire la fuga rendendosi protagonista di una colluttazione e aggredendo l’inseguitore con dei pugni. Quindi, raggiunto da un complice, aveva estratto dal marsupio di quest’ultimo un coltello, con cui aveva nuovamente aggredito la persona offesa con dei fendenti alla regione lombare e al viso.

Nell’impugnare la pronuncia dei Giudici del merito davanti alla Suprema Corte, l’imputato deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come rapina e non piuttosto come furto, fermo restando il concorso con il reato di lesioni.

Per la Cassazione, che si è pronunciata sul caso con l’ordinanza n. 7744/2020, il ricorso è manifestamente infondato,

I Giudici Ermellini hanno sottolineato come l’immediato inseguimento posto in essere dalla persona offesa e la colluttazione con la quale l’imputato aveva cercato di sottrarsi allo stesso rendevano palese la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 628 commi 2 e 3 cod. pen., non consentendo di riconoscere alla stessa colluttazione mere finalità di vendetta in relazione ad un furto che si assumeva già consumato. Oltretutto, la Corte territoriale aveva ritenuto la seconda aggressione da parte dell’imputato con il coltello finalizzata ad impossessarsi di nuovo dei maglioni ormai recuperati dalla persona offesa.

Da li la decisione di respingere le doglianze del ricorrente condannandolo al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

La redazione giuridica

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