Una storia angosciante che permette di parlare della differenza sussistente in diritto penale tra la colpa cosciente e dolo eventuale

La sentenza commentata (45011/2016) in questa breve disamina attiene ad una bruttissima vicenda, avente ad oggetto episodi di violenza sessuale cagionati da un genitore ai danni del proprio figlio minorenne. Sul punto, invero, risulta opportuno immediatamente precisare che, al fine di non tediare il lettore, non ripercorrerò l’intero e complesso excursus processuale, bensì, dopo una veloce ricostruzione del fatto storico, rappresenterò la differenza sussistente in diritto penale tra la colpa cosciente e dolo eventuale.

Orbene, Tizio e Caia, genitori, venivano condannati dall’A.G., all’esito della celebrazione del processo penale in tutti i gradi di giudizio, per violenza sessuale perpetrata ai danni della figlia minorenne.

In particolare, l’Autorità Giudiziaria, sebbene avesse accertato che gli atti illeciti fossero stati posti in essere concretamente dal padre della piccola vittima, condannava altresì la madre della minore, per non aver impedito l’evento nonostante sussistessero – nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Legittimità – e fossero altresì percepibili segnali perspicui dell’evento illecito.

Dunque, alla luce delle argomentazioni giuridiche addotte dagli Ermellini, la condotta tenuta dalla madre della bambina appare penalmente rilevante e, pertanto, ella è responsabile delle violenze consumate dal padre, a titolo di dolo eventuale.

Ebbene, ma cosa è in diritto penale il dolo eventuale e qual è la differenza con la colpa cosciente?

Il criterio discretivo tra i due concetti di diritto penale ci è stato fornito dalle Sezioni Unite nel 2014, nella c.d. sentenza Thyssen Krupp.

In particolare, nel caso di specie le SS.UU. hanno affermato che ricorre la colpa cosciente allorquando l’agente non adotta tutte le dovute cautele, necessarie al fine di evitare che la propria condotta sfoci in azioni penalmente rilevanti.

Per contro, ricorre il dolo eventuale quanto l’agente prevede chiaramente che la propria condotta possa determinare azioni penalmente rilevanti ma nonostante ciò accetta il rischio e persiste nel proprio intento.

In altre parole, ricorre la colpa cosciente quando l’agente pur prevedendo la consumazione di reati ritiene che i medesimi non si verificheranno; per converso, ricorre il dolo eventuale quando l’agente è consapevole che la propria condotta possa assumere rilievi penalmente rilevanti e ne accetta il rischio.

Dunque, tornando alla sentenza oggetto di questa mia breve disamina, la madre della piccola vittima risulta responsabile a titolo di dolo eventuale, avendo ella omesso i necessari controlli sul marito, sebbene vi fossero chiari segnali che l’uomo avesse assunto atteggiamenti molesti nei confronti della figlia.

 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

 

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