La responsabilità datoriale, in tema di infortuni sul lavoro, richiede un aggravamento del tasso di rischio e pericolosità collegato alla natura dell’attività lavorativa svolta

La responsabilità datoriale ricorre se si determina un aggravamento del tasso di rischio e pericolosità collegato alla natura dell’attività lavorativa svolta. Lo ha chiarito recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 749/2018 pronunciandosi in materia di infortuni sul lavoro sul lavoro.

La vicenda vede come protagonista un’insegnante.

La donna, nel corso di una festa in classe, tenuta durante l’orario di lezione, era stata colpita all’occhio dal tappo di una bottiglia di spumante.

La bottiglia era stata aperta da un alunno della classe per celebrare l’avvicinarsi dell’esame di maturità.

L’incidente aveva fatto scaturire un’azione legale da parte della professoressa nei confronti del Ministero dell’Istruzione e della compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, avevano rigettato la domanda. Nel caso esaminato, per i giudici di merito, non si poteva ritenere configurata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. La condotta dell’alunno, infatti, era stata abnorme e imprevedibile.

Tale decisione è stata confermata anche dalla Suprema Corte, sezione Lavoro, che ha respinto le argomentazioni presentate dalla donna. Questa aveva fondato il proprio ricorso sull’introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell’ingresso della docente.

Tale condotta avrebbe inciso sul fattore di rischio in virtù dell’alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre sulla lucidità dei ragazzi. L’Istituto era pertanto responsabile, avendo autorizzato l’ingresso e l’utilizzo di alcol.

Per la Cassazione, tuttavia, l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro. Non si può infatti desumere automaticamente dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate in tema di infortuni sul lavoro.

La responsabilità datoriale, invece, sussiste solo se la lesione del bene tutelato deriva causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento. Questi devono essere imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che il non proibire l’iniziativa del festeggiamento non costituiva un aggravamento del rischio professionale.

Ciò sia in virtù della partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque in età adolescenziale avanzata, sia per il carattere usuale della festa.

Peraltro non era stato dimostrato che la condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno fosse stata determinata da condizioni di alterazione. L’alunno si era semplicemente avvicinato a breve distanza dall’insegnante agitando la bottiglia di spumante. Non vi sarebbe stata, quindi, una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche.

La mera verificazione del danno, per gli Ermellini, non è di per sé sufficiente a far scattare a carico del datore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea a evitare l’evento. Tale prova presuppone la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità fra questo e la mancata adozione di determinate misure di sicurezza.

 

 

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