Per dichiarare la responsabilità del committente per gli infortuni sul lavoro bisogna verificarne l’incidenza della condotta nell’eziologia dell’evento

“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”: in tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 36438 del 18 dicembre 2020).   

La Suprema Corte ribadisce che ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro è garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro.

Qualora non si adegui a tali obblighi l’evento lesivo gli verrà imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, comma 2, c.p..

In altri termini, il datore ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro in cui opera il lavoratore abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera.

Conseguentemente, la responsabilità del datore di lavoro potrà essere esclusa solo se lo stesso è in grado di provare di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone e di avere, inoltre, concretamente confidato nella pregressa affidabilità antinfortunistica delle vittime di infortuni sul lavoro.

Qualora, invece, la prestazione del lavoratore esorbiti rispetto al normale procedimento di lavoro che gli è proprio e, per avventatezza, negligenza, disattenzione, si verifichino delle lesioni, tale condotta si pone come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

In altri termini, la condotta avventata o abnorme del lavoratore si pone come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta omissiva del datore di lavoro che non abbia informato o istruito quel lavoratore sulle norme antinfortunistiche proprie del settore, o del lavoro allo stesso affidato, o che non abbia vigilato o controllato che quel lavoratore osservasse quelle norme.

Viene ribadito che il datore di lavoro può andare esente da responsabilità penale quando risulta che lo stesso ha rispettato:

1) il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa che gli impone di fornire al lavoratore macchine e strumenti di lavoro privi di pericolo, alla luce della migliore ricerca tecnologica;

2) il dovere di prevenzione informativa e formativa, consistente nel rendere edotti i lavoratori dei pericoli che possono scaturire dall’uso scorretto delle macchine o degli strumenti di lavoro, di far loro presente che, per evitare gli infortuni, non esistono accorgimenti alternativi a quelli indicati di volta in volta, di pretendere che i lavoratori acquisiscano la forma mentis antinfortunistica; in altri termini, che si formino come lavoratori consapevoli del dovere, tanto nei propri confronti quanto nei confronti della collettività, di rispettare le norme antinfortunistiche;

3) il dovere di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate.

In particolar modo, tale ultimo dovere, deve essere assiduo e ininterrotto, anche per mezzo di delegati.

Proprio in tale contesto, nel caso in cui il datore di lavoro prenda delle commesse su appalto e la committente eserciti in concreto sul luogo di lavoro ingerenze tali da influire sul controllo e vigilanza del datore di lavoro si palesa l’incidenza eziologica nella causazione dell’infortunio.

Avv. Emanuela Foligno

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