Per la Cassazione le tubature condominiali sono di proprietà comune solamente fino a quando servono all’uso di tutti i partecipanti

Le tubature condominiali, in base all’art. 1117 c.c., sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari del condominio. Ciò vale fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza.

Pertanto, deve essere esclusa dalla proprietà condominiale la cosiddetta “braga”, ovvero la tubazione, solitamente biforcata, che collega la condotta principale alle tubazioni dei singoli appartamenti.

La ”braga”, infatti, convogliando gli scarichi nella condotta principale, è al servizio soltanto dell’appartamento.

Di conseguenza, in caso di danni provocati dalla rottura della braga, deve risponderne esclusivamente il singolo condomino servito dal raccordo.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza n.1027/2018, pronunciandosi su una lite relativa alle tubature condominiali.

Nello specifico i condòmini proprietari di un appartamento avevano citato in giudizio il titolare dell’appartamento soprastante e il condominio nella sua interezza.  Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni da infiltrazione di acque nere subito dal loro immobile.

Il Tribunale aveva accolto tale domanda, ma la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza impugnata dal condomino soccombente, confermando la condanna solamente contro il condominio.

Per il Giudice di secondo grado, infatti, la CTU aveva accertato che il punto di rottura della braga era stato localizzato nel tratto terminale della stessa. Tale tratto, situato all’altezza dell’innesto della colonna di scarico, doveva ritenersi in base alla giurisprudenza cassazionista, di proprietà comune.

Di qui il ricorso dei condomini soccombenti alla Suprema Corte di Cassazione, per violazione dell’art. 1117 c.c., nella versione precedente alla riforma del condominio risalente al 2012.

I Giudici di Piazza Cavour, hanno evidenziato come la prevalente giurisprudenza di legittimità escluda dalla proprietà condominiale la cosiddetta “braga”.

La proprietà comune condominiale, infatti, è tale perché serve all’uso di tutti i partecipanti.

La colonna verticale, ad esempio, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è di proprietà comune in quanto serve all’uso di tutti i condomini. La “braga”, invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento.

Con riferimento alla sentenza evocata dalla corte di merito (Cass. n.778/2012), i Giudici chiariscono che si tratta di un richiamo inconferente al caso di specie. La Corte d’Appello aveva prestato adesione a tale decisione senza verificare il contesto in cui la stessa decisione era maturata. Inoltre, non si era confrontata con l’interpretazione data dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte, sulla base di tali argomentazioni, ha quindi accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

 

 

 

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