Il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettiva colpa medica, deve fondarsi non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche su contingenze significative, quali l’andamento della patologia accertata, l’efficacia delle terapie e i fattori di rischio del paziente
La vicenda
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per colpa medica (con sospensione della pena), inflitta all’imputato in ordine al reato di omicidio colposo.
L’imputato era in servizio come cardiologo presso l’ospedale che ebbe ad occuparsi di una paziente, poi deceduta a causa di una “insufficienza cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per trombosi venosa profonda”. Secondo l’accusa, il medico avrebbe omesso di prescrivere e somministrare una adeguata terapia profilattica antitrombotica a base di derivati eparinici; terapia che, se tempestivamente somministrata avrebbe potuto verosimilmente scongiurare l’evento.
Per la difesa la sentenza impugnata era errata poiché, come era emerso dall’istruttoria, non poteva escludersi che la morte della paziente fosse avvenuta per un’embolia autoctona della vena cava e cioè a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile, comunque non ricollegabile ad una condotta omissiva del sanitario; inoltre la corte avrebbe omesso di accertare, con giudizio controfattuale, se e con quali probabilità la somministrazione di eparina avrebbe impedito la morte della vittima, e soprattutto quando sarebbero insorte le condizioni che avrebbero giustificato la terapia anti-trombosi; senza considerare, poi, il rischio emorragico concreto a cui la paziente era soggetta in ragione dell’anemia sideropenica aggravata dalla perdita, durante il ricovero, di un grammo di emoglobina, delle tracce di sangue nelle urine, della dolorisità in epigastrio, che lasciavano presupporre una gastrite erosiva o una lesione ulcerosa gastrica, per cui non poteva affermarsi la doverosità di prescrivere la terapia eparinica.
Il giudizio di legittimità in tema di colpa medica
La Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 10175/2020) ha accolto il ricorso perché fondato. In particolare ha trovato accoglimento il motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 40 c.p. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, che la corte d’appello aveva affermato in assenza di un adeguato giudizio controfattuale, ed in ordine alla effettiva doverosità della somministrazione di eparina che era stata ritenuta escludendo, in modo illogico e contraddittorio, il rischio emorragico allegato dalla difesa.
Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie: l’effetto salvifico delle cure omesse) deve fondarsi non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche sulle contingenze significative del caso concreto: a) qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata; b) qual è normalmente l’efficacia delle terapie; c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici (Sezione Quarta, n. 32121/2010 che ha aggiunto che, sulla base di tali elementi, l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta qualora l’effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili).
Nel caso in esame, le corti di merito avevano in modo ineccepibile escluso una trombosi autoctona ovvero un decorso causale alternativo ed imprevedibile.
Tuttavia, in ordine all’effetto salvifico della condotta omessa (prescrizione dell’eparina), i giudici dell’appello si erano limitati a condividere le conclusioni dei consulenti della pubblica accusa (peraltro discordanti con quelle delle difesa) fondate sulle linee guida del 2011 che indicavano alcune delle situazioni cui era associato il rischio emorragico.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato che, “a fronte di due parerei discordanti dei consulenti dell’accusa e della difesa su circostanze non espressamente valutate dalle linee guida, ma che hanno, tuttavia, caratterizzato il caso esaminato dal medico, la decisione dei giudici di merito che scelga tra le due posizioni non può fondarsi sul mero rinvio alle linee guida, che non contemplano e non valutano dette circostanze e che, proprio perché elaborate in via astratta, non possono esaurire le situazioni concrete”.
La decisione
Il giudice di merito avrebbe dovuto, in altre parole, motivare tra le diverse posizioni dei tecnici in base alle leggi scientifiche adattate alla peculiarità del caso concreto e conformemente all’orientamento secondo cui, “in tema di prova in virtù del principio del libero convincimento, pur in assenza di una perizia d’ufficio, il giudice di merito può scegliere tra le diverse tesi prospettare dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti” (Sezione Quarta, n. 8527/2015).
In definitiva, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
La redazione giuridica
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