Competenze e garanzie di intervento tecnico del medico legale

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Una recente Sentenza del Tar del Lazio ha ritenuto inammissibile l’esclusione degli Psicologi dall’Albo Nazionale dei Consulenti d’Ufficio nell’ambito della valutazione del danno alla Persona, accogliendo parzialmente il ricorso promosso dalla FNOMCeO finalizzato ad evidenziare un’ipotesi di inadeguata competenza professionale con la figura del Medico,

La Sentenza, in parte tecnicamente motivata, ove rapportata ai recenti – pur non condivisibili – principi attuativi della Riforma Cartabia, non entra nel merito della garanzia operativa, in corso di Accertamento tecnico d’Ufficio, dello Psicologo forense rispetto a quella dello Specialista Medico legale, ma rimanda alla Amministrazione le modalità di iscrizione di quella specifica “figura professionale“ nell’estensivo contesto della valutazione del “danno alla persona”.

Il problema, quindi, non sta tanto nell’ipotesi di una “anomala concorrenza professionale”, ma nella valenza probatoria che può fornire lo specialista medico legale o lo Psichiatra Forense rispetto alle facoltà diagnostiche e valutative di qualsiasi altro professionista non abilitato alla completa “diagnosi e cura” del Paziente.

Il ruolo del Medico legale

Solo il medico legale, per specifica formazione e abilitazione, è in grado di fornire all’Utente (Pubblico o Privato) la garanzia di accertamento di una determinata realtà clinica e soprattutto la riconducibilità della stessa ad un determinato fatto illecito ovvero ad un determinato presupposto normativo.

La garanzia nel “giudizio tecnico”, in tema di danno alla persona, si fonda preliminarmente sulla valutazione del nesso di causa e quindi su un “metodo” valutativo del danno che – per formazione e abilitazione professionale istituzionale – è specifico per lo specialista medico legale.

Cosi come, analogamente, diventa garanzia per l’Utente (e quindi anche per il Magistrato) la traduzione in un parametro tecnico ( quantitativo e qualitativo ) che trovi fondamento scientifico nella stessa realtà clinico-menomativa preliminarmente accertata in sede medico legale.

Lo Psicologo forense

L’intervento dello Psicologo Forense può comunque rappresentare un opportuno supporto al medico legale nei casi in cui – nel contesto di una determinata componente di danno biologico – subentrino aspetti “personologici del danneggiato” che possano assumere particolare valenza ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, ovvero nei casi in cui lo stesso danno non patrimoniale preveda presupposti “non biologici” e quindi soggetti a differente onere probatorio.

Ben venga un approccio multidisciplinare in tema di valutazione del danno, purché l’Utente (e quindi anche il Giudice) sappia distinguere i differenti ruoli e soprattutto le finalità di garanzia tecnica nella stima della componente biologica del danno non patrimoniale, che non può che restare – per formazione, forma mentis ed esperienza – di autonoma competenza del Medico legale.

Il problema non è la “concorrenza” ma il rispetto reciproco dei ruoli e soprattutto il recupero della peculiare identità culturale e professionale, nonché del ruolo di “garanzia” pubblica dello Specialista medico legale in materia Assicurativo Forense e Previdenziale, da qualche anno appannata, diluita, appiattita e dispersa nel contesto di una pseudo globalizzazione scientifica delle scienze forensi.

Enrico Pedoja
Medico legale

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