In primo grado la domanda del militare viene accolta, invece la Corte di Appello la respinge integralmente negando i benefici economici invocati per prescrizione. Ma la Cassazione ribadisce che le prestazioni riconosciute a una vittima del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura “assistenziale” e il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 19 giugno 2024, n. 16852).
La questione
La Corte d’Appello di Bologna ha integralmente respinto le domande proposte dal militare nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno volte ad ottenere i benefici economici conseguenti alla sua condizione di vittima del dovere in ragione dell’infortunio avvenuto il 4 luglio del 1969 durante l’assolvimento dell’obbligo di leva mentre partecipava ad una esercitazione (l’operazione “Ciclamino”), nel corso della quale veniva colpito da proiettili e/o schegge di granata.
La Corte ha ritenuto prescritto il diritto del militare, che aveva presentato domanda in data 16 febbraio 2018, e rigettato, nel merito, la domanda argomentando: “il Militare si è infortunato nel corso di un’esercitazione, per quanto di più imponenti proporzioni rispetto a quelle per così dire ordinarie. La consistenza e collocazione geografica delle manovre di esercitazione, il particolare afflusso di pubblico e l’alta qualifica di alcuni partecipanti all’evento non vale a snaturare il tipo di attività, che rappresenta pur sempre l’addestramento di un soldato (..) e costituisce formazione di compiti di istituto (..) né dalla gravità delle conseguenze dannose può desumersi la natura dell’occasione che ha dato loro causa”.
Il ricorso in Cassazione
Il soccombente si rivolge alla Cassazione lamentando la errata prescrizione del diritto e la errata interpretazione dell’esposizione al rischio ordinario e straordinario.
La Corte di Cassazione accoglie tutte le censure. Le prestazioni riconosciute a una vittima del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura “assistenziale” e il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni.
La prestazione richiesta dal militare non si risolve nell’erogazione di “una certa somma una tantum”, né si tratta della rivalutazione di una provvista destinata ad incidere sul valore dei ratei (com’è per il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8, della Legge n. 257 del 1992 e successive modifiche; cfr. Cass. n. 2351 del 2015), ma consiste in un’integrazione dell’ammontare dei ratei già periodicamente erogati, e, al momento di presentazione della domanda, il 16 febbraio 2018, i ratei maturati nel precedente decennio non erano ancora prescritti.
Ciò chiarito in punto di prescrizione, perché si possa discorrere di vittima del dovere –specifica la S.C. – che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
La causa di servizio deve essere ancorata al concetto di “particolari condizioni”, che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che “particolare” è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio.
Il beneficio di vittima del dovere
La S.C. ha riconosciuto il beneficio di vittima del dovere:
- ad un militare rimasto gravemente infortunato “a seguito di scoppio di ogiva nel corso di esercitazione durante il servizio militare” (Cass. Ord. n. 16532 del 2023).
- ad un militare di leva per un infortunio occorso durante una simulazione di attacco a cittadella con bomba a mano, “situazione che appare non ordinaria per il servizio militare di leva” (Cass. Ord. n. 5095 del 2023).
- ad un militare di leva che ha subito lesioni da scoppio di bomba a mano nell’ambito di esercitazione militare nel corso di servizio di leva ad appena tre settimane dall’inizio del servizio di leva e dopo una breve lezione dedicata all’uso delle bombe, il cui lancio è avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento (Cass. Ord. n. 12747 del 2022).
- ad un militare di leva per un infortunio occorso per l’intempestivo scoppio di una castagnola durante un’esercitazione di assalto di plotone, in cui il militare doveva attraversare, per primo e in assetto tattico da combattimento, una striscia di terreno, delimitata da fumogeni, rappresentante un campo minato per piazzare la mitragliatrice di reparto destinata a coprire i fucilieri che avrebbero dovuto seguirlo (Cass. Ord. n. 13365 del 2020).
- ad un militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente – per errore commesso da altro militare – con armi cariche, per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, quale, nella specie, l’uso di bomba a mano carica anziché inerte (Cass. Sez. U. n. 23396 del 2016).
La corte di Appello, pertanto, come desumibile dai precedenti menzionati, ha errato e non s’inserisce nell’alveo dei principi giurisprudenziali costantemente affermati, esulando dalla situazione del rischio ordinario, cui è, o dovrebbe essere, esposto un giovane militare di leva, “il sopraggiungere di proiettili e/o schegge di granata”. Cioè, in altri termini, la presenza, nel campo di addestramento, di proiettili e schegge di granata vaganti ad altezza d’uomo.
Avv. Emanuela Foligno






