Denigrare o offendere un’insegnante configura un comportamento gravemente diffamatorio idoneo a ledere la reputazione dell’educatore
Il genitore che denigra o contesta con violenza l’insegnante del figlio rischia la condanna al risarcimento dei danni. Tale condotta, infatti, è idonea a ledere reputazione, onore e dignità dell’educatore, in contrasto con valori e principi di rango sia costituzionale che sovranazionale. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9059/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da una maestra di scuola elementare. La donna chiedeva di essere risarcita per il comportamento gravemente diffamatorio di un genitore nei suoi confronti.
Più specificamente l’uomo, nel corso di una riunione e alla presenza di altri genitori, l’aveva descritta come “mostro” e “soggetto poco raccomandabile”. Il padre, inoltre, aveva inviato numerose lettere alla direttrice didattica dell’Istituto, in cui attribuiva all’insegnante comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini.
L’insegnante aveva anche ricevuto un fax a firma del figlio, anche se evidentemente attribuibile al papà, contenente accuse pesanti: l’allievo, in particolare, sosteneva che la maestra gli avrebbe dato del pazzo e lo avrebbe umiliato di fronte ai compagni.
La ricorrente era quindi stata sottoposta a valutazione psichiatrica medico-legale e sospesa dal pubblico servizio a causa del procedimento penale per maltrattamenti e lesioni personali.
Pur essendo assolta per insussistenza del fatto, la maestra era stata trasferita d’ufficio presso un’altra sede per il clamore suscitato dalla vicenda.
La donna aveva quindi agito in giudizio contro il genitore, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la pretesa risarcitoria. Secondo i giudici del merito il quadro probatorio atto a dimostrare il comportamento illecito e lesivo della reputazione dell’attrice sarebbe stato insufficiente.
La Cassazione ha invece ritenuto di accogliere l’impugnazione dell’insegnante. I Giudici del Palazzaccio, in particolare, hanno rilevato la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte territoriale.
Al Giudice a quo viene contestata la necessità di più attenta e approfondita valutazione dei fatti di causa.
Se questa fosse stata fatta, secondo “un procedimento logico-induttivo fondato sulla complessiva sinergia dimostrativa e sulla necessaria sintesi dei fatti di causa”, il giudizio si sarebbe sicuramente concluso con una certa affermazione della responsabilità risarcitoria del genitore.
La Suprema Corte sottolinea poi la necessità di valorizzare la vicenda nella sua “dimensione storica“. Il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non può e non deve ignorare, il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni.
La Cassazione, quindi, nel ritenere provato l’accertamento dell’an debeatur rimanda al giudice del rinvio il compito di provvedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo. Il tutto valutando le circostanze emerse nel corso del giudizio2. Queste hanno inevitabilmente cagionato un grave e duraturo sentimento, sul piano sia emotivo che relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza nel soggetto leso.
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