In caso di concorso di colpa nella verificazione di un incidente stradale, al pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali e con segnale di pericolo, va riconosciuto il 60% di responsabilità

La Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dai prossimi congiunti, coniuge e figli, della signora defunta dopo un incidente stradale, aveva stabilito che a quest’ultima doveva essere attribuito il 60% di responsabilità nella causazione dell’evento (stante il concorso di colpa) e solo il 40 % al conducente dell’autovettura che l’aveva investita.

Avverso siffatta pronuncia gli eredi della vittima, proponevano ricorso per Cassazione.

La loro congiunta era stata investita da un’auto in movimento, mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali e in presenza di un segnale di pericolo.

Ebbene, secondo i giudici della Cassazione, indipendentemente dalla velocità dell’auto, doveva essere valorizzata la corresponsabilità della danneggiata nella produzione dell’evento; responsabilità che i giudici di merito avevano quantificato nel 60%.

Ed è proprio questo il principale motivo di ricorso. A detta degli eredi della vittima doveva ritenersi errato attribuire “una corresponsabilità prevalente a quest’ultima sol perché al momento dell’incidente stava attraversando la strada, in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 metri dalle strisce pedonali” senza allo stesso modo, considerare l’obbligo di prestare attenzione da parte del conducente, previsto dagli artt. 190 e 191 CdS, che così facendo avrebbe certamente potuto evitare l’investimento.

Il giudizio di valutazione del concorso di colpa tra conducente e pedone

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. n. 2663/2017; n. 24472/2014).

Ora, certamente la giurisprudenza avrebbe qualificato il comportamento assunto dalla defunta come concausa nella produzione dell’evento, atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.

Corretta, dunque, è stata la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al calcolo delle percentuali di responsabilità di ciascuno dei due soggetti coinvolti nell’incidente.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

Leggi anche:

VELOCIPIDE INVESTE UN PEDONE FUORI DALLE STRISCE: CONDUCENTE CONDANNATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui