Il Consiglio di Stato chiarisce le condizioni necessarie al risarcimento dei candidati di un eventuale concorso revocato

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4461/2017 si è pronunciato sulla risarcibilità dei partecipanti a un concorso revocato.

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma indiceva una procedura concorsuale per l’assunzione di 12 dipendenti amministrativi nell’area giuridica B2. A causa dell’illegittima composizione della commissione esaminatrice il bando veniva revocato. A seguito dell’impugnazione da parte dei candidati dinanzi il TAR di Roma le delibere venivano annullate.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati impugnava la sentenza del Tar di Roma dinanzi il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato adito chiariva così la propria posizione: “Le ragioni giustificatrici della revoca del concorso in itinere – in disparte l’autoannullamento degli atti di composizione della Commissione esaminatrice in conseguenza del ricorso straordinario proposto da candidata non ammessa alle prove orali, ed oggetto di autonomo ricorso giurisdizionale – scaturiscono da un coacervo di elementi di fatto: il minore fabbisogno di personale, conseguente a sopravvenienza normativa (cfr., decreti legge numeri 138 del 2011, 183 del 2012 e 201 del 2011) quale l’abrogazione delle tariffe, esautorando i Consigli dei vari Ordini forensi dal potere disciplinare sui propri iscritti, sì da determinare minori introiti finanziari a causa della diminuzione del numero di richieste di pareri di congruità sulle parcelle da parte degli iscritti (cfr., sul punto: attestazione del competente ufficio del Consiglio sulla riduzione di oltre il 50% degli incassi per la voce “pareri e conciliazioni”); la necessità di assumere con contratti a tempo determinato personale di categoria A – posizione funzionale A1, qualifica di ausiliario – per smaltire una tantum il lavoro arretrato, di cui alla convenzione stipulata con il Tribunale di Roma e l’Ufficio del Giudice di Pace. Assunzione a tempo determinato, con carattere di eccezionalità, di personale d’area funzionale non assimilabile per prestazioni, livello retributivo e previdenziale, a quello dell’area funzionale B alla cui provvista era invece preordinato il bando di concorso revocato. In definitiva i fatti posti a base della revoca risultano oggettivamente sussistenti. Sindacarne la congruenza o l’attendibilità teleologica, vale a dire l’intrinseco grado di ragionevolezza dei fatti posti a base dell’opzione attinta sottesa alla revoca del bando, si tradurrebbe nella sostituzione delle valutazioni rimesse alla discrezionalità auto-organizzativa dell’Ente, costituente, secondo il costante orientamento della Suprema corte, limite esterno alla giurisdizione di legittimità. Discrezionalità – va aggiunto e sottolineato – che il Consiglio ha esercitato con l’atto di approvazione della nuova organica (d. 13 ottobre 2016) non impugnato nemmeno in parte qua”.

In ragione di quanto esposto e in totale riforma di quanto stabilito dal giudice di primae curae dichiarava improcedibile il ricorso di primo grado e compensava le spese.

                                               Avv. Claudia Poscia

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