La pubblicazione di foto a contenuto pornografico di terze persone sul web integra il reato di diffamazione con  l’aggravante del mezzo telematico

La condivisione sul web di foto e video espliciti di terze persone integra il reato di diffamazione e dà luogo a danno biologico. Così si è pronunciata la sez. V della Cassazione Penale nella sentenza n. 22933/2015.

L’imputata, in Appello, era stata dichiarata colpevole di aver diffuso immagini pornografiche di due persone di sesso maschile e una di sesso femminile. Aveva infatti condiviso le immagini in cartelle sul sito eDonkey, sito di libero accesso, pertanto comunicando con più persone. A questo si aggiungeva l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della rete telematica, quindi con una estesa pubblicità.

L’imputata adiva quindi la Suprema Corte di Cassazione.

La condivisione di immagini pornografiche di persone conosciute su siti internet integra gli estremi della diffamazione con l’aggravante del mezzo informatico, perché in tal modo l’accesso è aperto a un numero indefinito di utenti web. Così si è pronunciata la Cassazione rigettando il ricorso dell’imputata, che aveva prima scaricato da un sito web delle immagini pornografiche ritraenti una ragazza di sua conoscenza, per poi rinominarle e caricarle tramite upload su un altro sito, rendendole così disponibili a un pubblico indeterminato.

Ha inoltre aggiunto che “la presenza di immagini compromettenti di un terzo casualmente immesse in automatico nelle proprie cartelle di condivisione (e quindi pubbliche) dal programma di file sharing non costituisce diffamazione in quanto manca l’elemento soggettivo del dolo. Nell’ipotesi in cui, invece, queste immagini vengano consapevolmente e volontariamente riutilizzate per creare nuove cartelle di file sharing, atte a divulgarle e diffonderle unitamente al nome del terzo, si tratta di diffamazione aggravata in quanto è ampiamente integrato l’elemento soggettivo del dolo”.

                                                               Avv. Claudia Poscia

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