Il concreto pericolo di cadute costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa

Il Giudice di merito deve sottoporre a vaglio critico le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, sicché, all’esito, può tanto condividerle e porle a fondamento del decisum, quanto disattenderle nel rispetto del principio del libero convincimento e del libero apprezzamento dei fatti e delle prove a lui spettanti. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 4994/2021 confermando la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie perché una cittadina beneficiasse dell’indennità di accompagnamento.

La donna si rivolgeva alla Suprema Corte contestando al Giudice di secondo grado di avere disatteso le conclusioni del CTU nominato in sede di ATP e ritenuto di escludere la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, nonostante l’accertamento che “la complessa menomazione dell’apparato osteoarticolare incide(sse) in maniera significativa sulla capacità deambulatoria […]» e che tale condizione fosse “cagione di ridotta capacità motoria, specie in ambito extradomiciliare”;

La ricorrente, inoltre, denunciava l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’accertamento di esposizione “al concreto pericolo di cadute”.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno evidenziato come il Tribunale avesse disatteso le conclusioni del consulente dell’Ufficio, osservando come la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non fosse, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento; l’affermazione era da ritenersi corretta e coerente con la giurisprudenza di legittimità che valorizza ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento “l’incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore”.

In altre parole – hanno specificato dal Palazzaccio – “quando viene in rilievo – ed anzi è accertata- la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l’affermazione che comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l’accertamento del requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto” ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa.

Nel caso in esame, il giudice di merito si era fatto carico della verifica a lui demandata e si era occupato di ogni necessario profilo; all’esito dell’accertamento di fatto, aveva, infatti, espresso il convincimento di insussistenza dei requisiti di legge per non essere “il rischio di cadute tale da determinare in fatto una incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Pensione di vecchiaia anticipata e finestre di accesso per gli invalidi

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui