Respinto il ricorso di un lavoratore che si era visto respingere la domanda di indennizzo per l’infezione da HCV contratta in seguito a trasfusioni di sangue infetto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4884/2021 ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino contro la pronuncia con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la sua domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992. Il Collegio distrettuale, pur ritenendo dimostrato il nesso causale tra le trasfusioni subite dall’appellato nel 1975 e l’infezione da HCV dal medesimo contratta, aveva tuttavia escluso l’ascrivibilità della patologia alle categorie di cui alla Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente aveva dedotto che l’inserimento della patologia nella citata tabella A costituisce oggetto di una valutazione giuridica che la Corte di merito aveva omesso, avendo incaricato il c.t.u. di accertare l’ascrivibilità o meno della patologia alla Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981 ed essendosi conformata alle conclusioni del consulente medesimo. Il danneggiato, inoltre, aveva contestato al Giudice di secondo grado di aver omesso di valutare la riconducibilità della patologia alla Tabella A secondo il canone di equivalenza (e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare).

Gli Ermellini, nel respingere le doglianze proposte, hanno chiarito che, in base ala giurisprudenza di legittimità, “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4. comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria”.

Nel caso in esame la Corte d’appello, recependo motivatamente le conclusioni del c.t.u., aveva accertato che l’infermità del ricorrente si caratterizzava per i seguenti elementi: “l’infezione da HCV è da considerare eradicata, stante la negatività della ricerca di HCV-RNA dal 2012; la funzionalità epatica è normale; è presente una lieve-moderata fibrosi che non determina ripercussioni funzionali apprezzabili”; a tale infermità corrispondeva un danno biologico del 10%.

Il Collegio territoriale, dunque, aveva ritenuto, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., “l’inesistenza di conseguenze della patologia idonee a determinare una riduzione della capacità lavorativa generica in misura sufficiente all’ascrivibilità della malattia alle categorie di cui alla citata Tabella A”, in ciò dovendosi ritenere implicitamente compresa anche ogni valutazione secondo un canone di equivalenza, come si ricavava anche dal dato obiettivo del divario rilevante tra la riduzione della capacità di lavoro accertata nel caso concreto (10%) e quella propria delle infermità di cui alla Tabella A (20% – 30%).

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