Per i giudici, il sinistro era riconducibile esclusivamente ad una situazione di rischio elettivo connesso alla condotta gravemente imprudente tenuta alla guida del mezzo dal dipendente

Si erano visti rigettare dai Giudice del merito la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno sofferto dal loro dante causa a seguito dell’infortunio in itinere causa del decesso. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto infondata la pretesa risarcitoria degli eredi del lavoratore in relazione alla dinamica dell’incidente, accertata a seguito di consulenza tecnica non contestata in prime cure e impugnata solo in appello sotto il profilo della sua incompletezza rispetto ad accertamenti, quale quello dell’incidenza di concause date da un eventuale malore, di carattere meramente esplorativo, essendo risultato questo dovuto, non alla situazione di stress o di particolare affaticamento del dipendente indotta da un impegno eccessivo richiesto al dipendente medesimo implicante una violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., bensì esclusivamente ad una situazione di rischio elettivo connesso alla condotta gravemente imprudente tenuta alla guida del mezzo dal dipendente, per essere stata questa idonea da sola a causare l’evento.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano l’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dal Collegio distrettuale circa la conformità alle previsioni contrattuali e la non incidenza sulla condizione fisica del lavoratore della prestazione eccedente l’orario di lavoro al medesimo richiesta dalla Società datrice e, conseguentemente, circa l’osservanza dell’obbligo di sicurezza e l’esclusiva efficienza causale della condotta del lavoratore.

Gli Ermellini, tuttavia, con ordinanza n. 34716/2021, hanno ritenuto infondate le doglianze proposte, in virtù della mancata contestazione della dinamica dell’incidente occorso ed in particolare delle accertate circostanze in cui si è verificato l’incidente, date dal procedere del ricorrente ad una velocità doppia rispetto a quella consentita ed in condizioni di luogo e di tempo sfavorevoli su cui la Corte territoriale, all’esito della valutazione del materiale istruttorio, fondava il proprio convincimento. Irrilevante, pertanto, l’omessa considerazione di quanto dai ricorrenti prospettato, a sostegno della rilevata violazione dell’obbligo di salvaguardia dell’integrità psicofisica del lavoratore, circa l’efficienza causale della condizione di stress del lavoratore dovuta all’eccessiva durata della prestazione richiesta in contrasto con il disposto dell’art. 115 del CCNL applicabile, del resto neppure depositato in versione interale.

La redazione giuridica

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