Conducente non identificato: legittima la sola sanzione pecuniaria

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La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 12 depositata il 13 gennaio 2017 (Paolo GROSSI, Presidente – Augusto Antonio BARBERA, Redattore) è stata chiamarsi sul meccanismo previsto dall’art 126- bis del codice della strada in base la quale, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel caso in cui tale comunicazione venga omessa, senza giustificato e documentato motivo, il proprietario è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133.

Questi i fatti.

Il Giudice di pace di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettere a) e b), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 2006, n. 286.

Secondo il giudice a quo, una società a responsabilità limitata ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 22 della L. 689/1981, avverso il verbale di accertamento della Polizia provinciale di Grosseto, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, codice della strada, in quanto non aveva comunicato, senza giustificato motivo, i dati personali e della patente del conducente di un autoveicolo di sua proprietà, con il quale era stata commessa l’infrazione prevista dall’art. 142, comma 8, codice della strada.

L’opponente chiedeva l’annullamento del citato verbale, ascrivendo l’omissione ad un errore «dell’ente accertatore, laddove viene dato atto che dalla violazione suddetta consegue la sanzione: nessuna».

Il giudice di pace ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, codice della strada, nella parte in cui dispone che al proprietario del veicolo, il quale omette di fornire i dati identificativi del conducente dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.142, stabilita quindi «senza alcun riferimento alla gravità della violazione principale da cui trae origine».

Secondo il remittente, la questione sarebbe rilevante, poiché «il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res iudicanda e la norma incostituzionale, appare del tutto evidente» e l’eventuale infondatezza delle censure comporterebbe che «si dovrebbe riconoscere la validità del verbale impugnato e, all’esito sfavorevole per l’opponente in giudizio, condannare quest’ultimo al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa per l’importo di complessivi €. 286,00, come richiesto nel verbale di contravvenzione della Polizia provinciale»; inoltre, la comunicazione prescritta dal citato art. 126-bis, comma 2, sarebbe strumentale rispetto allo scopo di applicare al conducente del veicolo la decurtazione del punteggio della patente, ma può accadere che, se l’infrazione da questi commessa consista nella violazione del limite di velocità, soprattutto nei casi più gravi, «generalmente riconducibili ad auto di grossa cilindrata», i proprietari preferiscano non comunicare i dati identificativi del conducente e pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma censurata, evitando in tal modo la decurtazione del punteggio.

Ebbene, secondo l’ordinanza di rimessione, l’art. 126-bis, comma 2, codice della strada violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il criterio di quantificazione della sanzione configurerebbe un vantaggio per tutti coloro che posseggono un’elevata capacità patrimoniale, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che «le persone più ricche ne patiscono meno l’incidenza» e, quindi, nel caso in cui l’infrazione presupposta consista nella violazione del limite di velocità, la sanzione dovrebbe essere stabilita in un importo almeno pari a quello previsto per quest’ultima e, comunque, graduato in relazione alla gravità della stessa, sulla scorta di un criterio analogo a quello dell’art. 142, commi 9 e 9-bis, codice della strada.

La norma censurata sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché la mancata commisurazione della sanzione a quella prevista per la violazione presupposta penalizzerebbe, in violazione del principio di eguaglianza, colui il quale ha commesso «un’infrazione di minore impatto sociale», rendendola un non «efficace deterrente».

Da tanto scaturirebbe la necessità, secondo il Giudice di pace, «che il legislatore stabilisca che l’ammontare della sanzione prevista per mancata ottemperanza dell’obbligo di comunicazione […] sia proporzionato in termini monetari a quello della specifica infrazione che ne costituisce il presupposto».

Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che attraverso l’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità della questione per l’omessa indicazione delle condizioni economiche dell’attore nel processo principale, con conseguente difetto di rilevanza della stessa. Inoltre, secondo l’interveniente, la questione è comunque infondata, in quanto la sanzione in esame non sarebbe graduabile: poiché «colpisce l’integralità di una condotta che non può non essere posta in essere se non nella sua interezza », in virtù del fatto che il codice della strada non stabilisce, quale principio generale, la commisurazione dell’importo della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del trasgressore e la stessa è stata stabilita tenendo conto esclusivamente della «rilevanza oggettiva della condotta sanzionata».

La Consulta rileva che l’ordinanza di rimessione manca di ogni riferimento in ordine sia al tipo ed alle caratteristiche dell’autovettura con cui è stata commessa l’infrazione presupposta, sia alle condizioni economico-patrimoniali dell’attore nel giudizio principale.

Appare evidente che le carenze nella descrizione della fattispecie, secondo la Corte Costituzionale, non emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, e concernenti circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure comportano la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendola astratta ed ipotetica.

Inoltre, la censura riferita all’art. 53 Cost. è anche priva di un’adeguata motivazione per ciò che concerne le ragioni dell’asserita violazione di detto parametro e tale lacuna costituisce ragione di manifesta inammissibilità che ha carattere preliminare ed assorbente rispetto all’inconferenza dello stesso, non essendo stato evocato in riferimento ad obblighi tributari e, il petitum, tenuto conto del contenuto dell’intervento additivo richiesto dal rimettente, si connota, infine, per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito, quale quello dell’individuazione delle condotte punibili, della scelta e della quantificazione delle sanzioni amministrative, riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario, avendo peraltro la stessa Consulta, proprio con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ritenuto «paradossale» l’ipotizzata necessità di «una “graduazione” legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie […], non già in base alla gravità dell’infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione».

La conclusione della Corte Costituzionale è che sussistendo plurimi profili ostativi allo scrutinio della sollevata questione, la stessa è manifestamente inammissibile.

Avv. Maria Teresa De Luca

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