I chiarimenti dell’Istituto previdenziale su durata e fruizione dei congedi parentali COVID-19 dopo l’emanazione del Decreto Rilancio
L’INPS, a seguito dell’emanazione del Decreto “Rilancio” ha fornito con la circolare n. 81/2020, nuove e ulteriori istruzioni sulla durata e la fruizione dei congedi parentali COVID-19, nonché sull’estensione dei permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili.
CONGEDO PARENTALE [lavoratori dip. del settore privato, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori autonomi iscritti all’inps]
- il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 è stato esteso fino 31 luglio 2020;
- incrementato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli (per tutti i figli e non per ciascun figlio) durante il citato periodo, alle medesime condizioni già in vigore. Medesimo incremento a 30 giorni per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4 c. 1 L. 104/92), anche oltre il limite di 12 anni di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
La domanda di congedo parentale COVID-19 può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Gli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, sono convertiti automaticamente in congedo COVID-19 (art. 23 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).
Questa conversione automatica interessa esclusivamente:
- le domande presentate prima del 29 marzo dai lavoratori del settore privato
- le domande presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla gestione separata e dagli autonomi iscritti all’Inps
A partire dal 29 marzo 2020 le domande di congedo parentale per periodi ricadenti nell’arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, non sono oggetto di conversione/trasformazione automatica in domande di congedo COVID-19.
Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo COVID-19.
Anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata con committente devono tempestivamente comunicare allo stesso la presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale.
CONGEDO PARENTALE COVID-19: L’ALTERNATIVA CON IL BONUS BABY-SITTING E IL BONUS CENTRI ESTIVI
In alternativa al congedo COVID-19, è prevista la possibilità per i genitori di richiedere:
- un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
- un bonus per l’iscrizione in centri estivi nel limite massimo complessivo di € 1.200 o, nel caso di lavoratori dipendenti del settore medico/sanitario (art. 25, c. 3, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), di € 2.000;
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo di 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
In caso di genitori lavoratori dipendenti del settore medico/sanitario (art. 25, c. 3, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), il limite di importo è aumentato a € 1.000.
Avv. Emanuela Foligno
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