Ai fini della convalida dell’arresto dell’indagato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente il Giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento

Con la sentenza n. 17838/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto di un uomo per i reati di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (gr. 635, suddivisa in vari involucri, oltre gr. 135 di inflorescenze e n. 350 piantine), destinate, secondo l’ipotesi accusatoria, ad uso non esclusivamente personale.

Il Giudice di prime cure riteneva che gli operanti, avendo unicamente un sospetto (e non la certezza, né un indizio qualificato) circa la qualità illecita delle piante e del loro possibile prodotto, avessero proceduto all’arresto postulando l’illiceità della coltivazione, senza considerare che, allo stato e in attesa dei successivi sviluppi delle indagini tecniche, la misura cautelare reale sarebbe stata adeguata e sufficiente.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte il ricorrente rilevava che il giudizio di prognosi postuma ex ante induceva a ritenere giustificato l’operato di polizia giudiziaria con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto rilevati all’atto della perquisizione e del sequestro dello stupefacente (detenzione in atto di marijuana e coltivazione non autorizzata di piante di cannabis), per cui è previsto l’arresto obbligatorio.

Il giudicante, invece, avrebbe dato pieno credito a quanto dichiarato in sede di convalida dall’indagato, che aveva sostenuto trattarsi di canapa sativa, così pretermettendo l’analisi degli elementi di fatto – irrilevanza della documentazione esibita, documentazione manoscritta e fotografie contenute nel cellulare – che avrebbero dovuto condurre a una contraria decisione.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Per il Supremo Collegio, il fatto che l’indagato coltivasse piante di canapa sativa nel giardino della propria abitazione e detenesse le foglie essiccate di coltivazioni precedenti è pacifico, così come la circostanza che la sostanza già essiccata fosse suddivisa in vari contenitori (tre sacchetti di plastica, una zuppiera, tre vasetti e un contenitore in cartone). E’ altrettanto certo che egli avesse mostrato ai Carabinieri i documenti di acquisto delle sementi e le annotazioni che aveva tenuto sullo sviluppo delle piante.

In sede di convalida dell’arresto – chiariscono dal Palazzaccio – il Giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della Polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne’ l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).

L’ordinanza impugnata si era uniformata a tale quadro di principi.

Il Tribunale aveva effettuato appunto la verifica di ragionevolezza della legittimità dell’operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell’adozione di quella misura pre-cautelare, nei precisi termini emersi – anche – dalle dichiarazioni e dalla documentazione offerta nell’immediatezza dall’indagato, che, per il loro contenuto giustificativo, sollecitavano, anziché l’arresto dello stesso, lo sviluppo delle investigazioni mediante previe ed adeguate indagini di laboratorio della sostanza e puntuali verifiche dei documenti prodotti.

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