Accolto il ricorso d’urgenza di una lavoratrice che si era vista respingere dalla datrice la domanda di poter usufruire della formula lavorativa in smart working

Interessante il provvedimento d’urgenza del Tribunale di Bologna (decreto n. 2759/2020) scaturente dal ricorso di una lavoratrice, invalida civile al 60% e con un figlio assoggettato alla Legge 104/92, che alla fine dello scorso mese di marzo chiedeva al proprio datore di lavoro di potere usufruire della formula lavorativa in smart working.

L’azienda rispondeva negativamente alla richiesta della donna, ma ipotizzava un riesame della richiesta al riprendersi dell’attività lavorativa, e indicava nell’immediato la messa in cassa integrazione.

Il Tribunale nell’esaminare il ricorso d’urgenza della lavoratrice ha evidenziato che:

“nella attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente. L’art. 1, comma 7, DPCM 3.3.2020 raccomanda “il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza “.

“L’art. 4 DPCM dell’1.3.2020 stabilisce che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato…”

“L’art. 39 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dispone che: “..Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Per tali ragioni il Tribunale, previo accertamento concreto delle prestazioni lavorative svolte dalla donna, ha riconosciuto il diritto della stessa,  ai sensi dell’art. 39, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, in via cautelare urgente e inaudita altera parte, ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017.

Il procedimento è stato rinviato per la discussione con trattazione scritta e contestualmente il Tribunale ha ordinato al datore di lavoro di procedere immediatamente ad assegnare la lavoratrice a modalità di lavoro agile smart working dotandola degli strumenti necessari o concordando l’utilizzo di quelli personali.

Avv. Emanuela Foligno

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