Utilizzare il congedo parentale per attività diverse dalla cura e l’accudimento dei figli è abuso: lo dice la Corte di Cassazione

Il congedo parentale non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività diverse dalla cura e dall’accudimento dei figli per cui è richiesto e concesso; lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza 15633\2020.

La Suprema Corte infatti chiarisce come il congedo parentale sia una forma di astensione facoltativa dal lavoro, pensata dal legislatore al fine di garantire ai genitori la possibilità di occuparsi dei loro piccoli nei primi anni di vita.

Viene altresì precisato dagli Ermellini che è sufficiente il ritorno a lavoro per un giorno tra due periodi di congedo per escludere i festivi dal computo dei giorni, ha anche evidenziato come alla richiesta di congedo parentale debba seguire un effettivo impegno del genitore nella cura dei figli e non invece l’uso del periodo per lo svolgimento di attività di natura diversa; fa presente la Suprema Corte che un comportamento di questo genere potrebbe portare al licenziamento del genitore.

Nel caso di specie due genitori dipendenti della medesima società, avevano adottato un frazionamento abusivo del suo congedo, cumulando assenze nei giorni successivi a quelli festivi con rientri al lavoro giustapposti per evitare che i festivi venissero calcolati come parte del congedo parentale.

In questo modo la dipendente accumulava un numero di giorni di congedo di gran lunga superiore a quello normato.

La Suprema Corte quindi dichiarava che potesse essere operata una presunzione di continuità, di modo che anche i giorni festivi non lavorati potessero rientrare nel computo dei giorni del congedo parentale.

Ha affermato, altresì, la Cassazione che anche la ripresa effettiva di un solo giorno serve ad interrompere il conteggio del congedo parentale. In sostanza quindi anche un solo giorno di ripresa lavorativa spezza il congedo parentale. Di contro è configurabile l’abuso quando esso sia utilizzato per ragioni diverse da quelle per cui è stato creato. L’uso improprio di detto congedo può portare al licenziamento in tronco del genitore .

Avv. Claudia Poscia

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Malattia professionale: il danno differenziale va valutato con criteri civilistici

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui