Il lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno differenziale deve provare il rapporto lavorativo, il danno ed il nesso causale tra danno e prestazione

Il lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno differenziale deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass. n.14468/2017).

La vicenda approda alla Corte d’Appello di Roma (C. App. Roma, II Sez. lavoro, sentenza n. 1372/2020) dal Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri.

Il lavoratore ricorreva al Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri, e lamentava che:

  • era stato dipendente dal maggio 1975 al gennaio 2004, con mansioni di escavatorista e gruista), dapprima presso la sede di Sant’Angelo dei Lombardi e poi, dal luglio 1994 a fine rapporto, presso la sede di Nettuno;
  • era stato adibito alle attività di costruzione di nuovi elettrodotti, ammodernamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di quelli esistenti;
  • era stato riconosciuto, con sentenza del Tribunale di Velletri n. 791 del 2013, affetto da malattia professionale eziologicamente riconducibile alle lavorazioni svolte, con menomazione dell’integrità psico -fisica nella misura del 18% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
  • la società datrice di lavoro aveva violato le norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per omissione della sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria.
  • il datore aveva omesso di adottare le misure minime di sicurezza, la cui applicazione avrebbe certamente ridotto, se non eliminato, il rischio di contrarre le malattie muscolo -scheletriche denunciate.

Si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro chiamando in manleva la compagnia assicuratrice ed eccependo la prescrizione estintiva del lavoratore in quanto il giudizio veniva introdotto a oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Eccepiva inoltre la carenza di allegazioni e l’inammissibilità delle richieste istruttorie.

Si costituiva la società assicuratrice eccependo la carenza di copertura assicurativa.

Il Tribunale di primo grado, previo espletamento di prova testimoniale e C.T.U. -che accertava a carico del ricorrente un danno biologico del 16% causalmente connesso con le mansioni lavorative svolte-, condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico liquidato in euro 20.579,74, e respingeva le richieste del lavoratore relative agli ulteriori danni.

Avverso tale decisione propone appello la società datrice di lavoro eccependo la propria responsabilità, il mancato scorporo dalla liquidazione del danno differenziale e l’erroneità della CTU.

La Corte di Roma rileva che l’appello è fondato soltanto con riferimento alla quantificazione del danno differenziale.

Le ulteriori argomentazioni di impugnativa del datore di lavoro vengono disattese facendo richiamo a un precedente analogo (C. App. Roma, sentenza n.4758/2019, est. Valente).

Preliminarmente i Giudici di secondo grado evidenziano che la copertura assicurativa garantita dall’INAIL non esonera il datore di lavoro o gli altri responsabili civili dal rispondere per i danni conseguiti al lavoratore per la parte non indennizzata o non indennizzabile dall’istituto previdenziale e, in ogni caso, per i profili risarcitori non coperti dall’assicurazione obbligatoria.

La responsabilità del datore di lavoro si fonda su specifici profili di colpa, che possono attenere o alla violazione di precise norme antinfortunistiche o all’inosservanza delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Nel giudizio intrapreso dal lavoratore per responsabilità del datore valgono le regole probatorie discendenti dall’art. 1218 c.c. e tale onere da parte del lavoratore risulta assolto.

Risulta provata l’omissione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi sino all’anno 2000, degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994, ed infine, sino all’anno 2008, della sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria.

Nel caso di specie, le attività svolte dal lavoratore, risultano confermate dalle dichiarazioni rese da i testi escussi, che ne hanno precisato modalità di svolgimento e frequenza.

Viene dunque ritenuto idoneamente provato che il lavoratore nel corso dell’intero periodo lavorativo “ha subito una esposizione a molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale all’elettrificazione e, dall’altro, che la società non ha apprestato sufficienti ed adeguate misure idonee ad evitare o a contenere i predetti rischi”.

In particolare è emersa anche l’esposizione dell’appellato al rischio ambientale, dal momento che è stato provato che una parte apprezzabile delle lavorazioni era manuale e che quando le stesse operazioni potevano essere meccanizzate, gli operai erano esposti ad altri e diversi tipi di rischi, collegati alla movimentazione manuale di carichi e a posture incongrue.

E’ anche emerso che la società datrice ometteva le misure per evitare o contenere i rischi.

Sul datore di lavoro grava l’obbligo di sorveglianza sanitaria che gli impone di sottoporre i dipendenti a quei controlli medici periodici necessari a prevenire conseguenze dannose alla salute, in ipotesi di lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità e disagio.

Sul punto non risulta fornita nessuna prova da parte del datore di lavoro.

Inoltre, rileva la Corte, anche la costruzione delle linee elettriche e la relativa attività di manutenzione implicano movimentazione dei carichi e sovraccarico meccanico degli arti, e anche per queste ulteriori mansioni sarebbero state necessarie sin dall’inizio dell’attività dell’appellato la prescritta valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.

Non assume rilievo giuridico, chiarisce la Corte, la mancata segnalazione da parte del lavoratore, di specifiche problematiche sanitarie, in quanto l’adempimento di fondamentali obblighi di prevenzione non può essere rimesso o condizionato alla soggettiva percezione del lavoratore di rischi per la propria salute o a conclamate sintomatologie di malattie.

Viene dunque confermata la responsabilità del datore di lavoro nell’insorgenza delle patologie di cui il ricorrente risulta essere affetto.

Viene, invece, accolto il motivo di gravame relativo alla misura del risarcimento per danno differenziale riconosciuta dal Tribunale.

Al riguardo viene evidenziato che: ” In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l’azione ” (Cass. n.13819/2017).

Nel caso di specie al lavoratore sono stati liquidati ratei per danno biologico ammontanti a complessivi euro 8.127,20.

Ne deriva che il Tribunale di primo grado doveva scomputare dall’importo determinato sulla base delle tabelle milanesi non soltanto la somma di euro 19.073,90, ma anche quella di euro 8.127,20, corrispondente all’importo complessivo dei ratei già erogati dall’INAIL al ricorrente a titolo di danno biologico.

La Corte d’Appello pertanto condanna il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la minor somma di euro 14.092,90, oltre interessi legali dall’1.1.2014 al saldo.

Avv. Emanuela Foligno

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