Contagio HCV: responsabile il Ministero della Salute per omesso controllo

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contagio

Il Ministero della Salute è responsabile per qualsiasi contagio virale da emotrasfusione in caso di omessa sorveglianza, anche se all’epoca della trasfusione i marcatori per la rilevazione dell’infezione non erano ancora disponibili

La vicenda

Nel caso in esame il Tribunale di Napoli (Sesta Sezione, sentenza n. 7444/2019) ha condannato il Ministero della Salute a risarcire i parenti di una donna morta a causa di patologie insorte a causa di trasfusione di sangue infetto. La colpa del Ministero sarebbe stata quella di aver “omesso di prevenire anche il possibile incremento delle probabilità del rischio di altre infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell’HBV, e così cagionando l’aumento della probabilità di contagio anche da HCV e HTV, pur se all’epoca i marcatori per la rilevazione di queste infezioni non erano ancora disponibili”.

La fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui ricavare l’esistenza di siffatti doveri in capo al Ministero della sanità, è costituita dall’art. 1 L. 13 marzo 1958, n. 296, che gli attribuisce “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica” di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento…; emanare per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari…”.

La vicenda

Nel caso deciso dal giudice partenopeo, la paziente era stata sottoposta ad emotrasfusioni nel 1998 in occasione del travaglio per le complicazioni insorte durante il parto.

Nel 2003 la donna si era sottoposta ad esami di laboratorio dai quali era emersa la presenza marcata di leucopiastrinopenia, un incremento delle transaminasi e la sieropositività al virus HCV-Ab; l’anno successivo veniva ricoverata presso un ospedale di Napoli; finché nel 2010 a seguito dell’insorgenza di un epatocarcinoma su cirrosi HCV correlata, veniva sottoposta a trapianto di fegato presso un’altra struttura sanitaria, questa volta nella città di Torino, ma dopo un decorso postoperatorio costellato da una serie di complicanze infettive che avevano determinato sintomi neurologici irreversibili, seguiva lo stato vegetativo ed infine il decesso nel luglio del 2011.

Da quanto accertato non vi erano prove che le trasfusioni effettuante alla fine degli anni 90 fossero state precedute dai controlli atti a verificare che il sangue trasfuso provenisse soltanto da donatori identificabili e costantemente controllati.

La violazione dei doveri di controllo del Ministero della Salute

Perciò, “posto che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, di direttiva e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), ed accertata l’omissione di tali attività, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata, inoltre, l’esistenza di una patologia da virus HCV(epatite C) in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati”, il Tribunale di Napoli ha ritenuto, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione fosse stata proprio la causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, ove correttamente tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento (Cass. Civ. ord. n. 8430/2011).

D’altra parte il ctu aveva confermato il nesso causale tra il contagio dovuto alle trasfusioni cui era stata sottoposta la paziente e l’epatopatia cronica, nonché la derivazione da questa del decesso.

Passando, quindi, all’istanza risarcitoria avanzata dagli attori in relazione al decesso della congiunta, la Cassazione, da tempo, ha chiarito che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari(cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 14392 del 27.5.2019).

Ciò posto, nel caso in esame il risarcimento era stato richiesto dal marito e dai figli della donna.

Lo stretto legame tra la vittima e gli attori ha indotto il giudice di merito ad affermare che questi ultimi avessero subito un importante pregiudizio, per aver perso rispettivamente la compagna di vita e la genitrice. Al tal riguardo ha assunto particolare importanza il fatto che il contagio di quest’ultima a causa delle trasfusioni, l’avesse condotta alla morte alla età di 62 anni in un momento in cui poteva vantare ancora una considerevole aspettativa di vita e che sia il marito che i figli fossero con ella conviventi nel momento in cui la patologia era insorta e poi degenerata.

Per tutte queste ragioni, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano è stato liquidato il danno nella somma complessiva di 190.000,00 euro in favore di ciascuno degli attori.

Avv. Sabrina Caporale

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