Nel giudizio a carico del responsabile di un incidente stradale il giudice di merito non può prescindere dal valutare la condotta della vittima

La vicenda

La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile dell’incidente stradale e della morte di un motociclista, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione.

All’uomo era contestato di essersi immesso nella circolazione stradale, provenendo da un’area di sosta senza sincerarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio alla circolazione e in violazione dell’obbligo di riconoscere la precedenza agli autoveicoli marcianti sulla sede stradale.

Secondo i giudici dell’appello, nel momento in cui l’imputato si era immesso nella circolazione stradale avrebbe potuto rendersi conto del sopraggiungere del motociclista, in ragione dei tempi di avvistamento e della velocità rispettivamente tenuta dai due automezzi, di talché era suo obbligo ritardare l’immissione riconoscendo la precedenza ai veicoli circolanti sulla sede stradale ed evitare dunque, di costituire intralcio alla circolazione ai sensi dell’art. 154 C.d.S..

Ma la Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 2252/2020) ha annullato la sentenza, accogliendo il ricorso formulato dall’imputato.

Invero, la pronuncia della corte territoriale non era il linea con la giurisprudenza di legittimità in ordine al c.d. principio dell’affidamento, espressione del più generale principio costituzionalmente posto della responsabilità penale personale dell’imputato.

Al riguardo, è stato affermato che in caso di incidente stradale, “il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite generale della prevedibilità ed evitabilità del caso concreto”( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017).

Il principio di affidamento in caso di incidente stradale

Il principio di cui si discute, più in generale, “costituisce una particolare accezione del più generale principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe il risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell’ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze” (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017).

Sostanzialmente, quindi, la possibilità di fare affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allor quando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia concretamente e ragionevolmente prevedibile l’inosservanza delle regole cautelare da parte degli altri utenti della strada.

Il giudizio di prevedibilità della condotta altrui

Il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. agente modello razionale e, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento.

Ebbene, nel caso in esame il giudizio di prevedibilità in concreto della condotta di guida del motociclista non era supportato da valide ragioni; ed invero – hanno affermato gli Ermellini – “la diligenza richiesta al conducente che si immette nella circolazione non può estendersi alla previsione di una condotta del conducente antagonista talmente incauta o atipica da presentare profili di abnormità.

Ciò che emerge in concreto, infatti, non è la particolare velocità con cui viaggiava il motociclista, comunque superiore ai limiti massimi e in accelerazione in quanto proveniva da una curva piuttosto accentuata, ma la mancanza da parte di questi di una razionale manovra volta ad evitare l’impatto, manovra che, come appurato anche dalle sentenze di merito, avrebbe di certo scongiurato l’evento infausto in ragione dei margini spazio temporali a disposizione”.

La decisione

In altre parole, la Corte distrettuale aveva omesso di esaminare congiuntamente le condotte dei conducenti coinvolti nel sinistro, “limitandosi apoditticamente ad affermare che sussiste la responsabilità del conducente ogniqualvolta lo stesso abbia un dovere di precedenza, senza bilanciare gli apporti offerti dai conducenti antagonisti e concretamente prospettarsi le possibili condotte alternative del conducente che, pure titolare del diritto di precedenza, abbia in concreto serbato un comportamento di guida inosservante di specifiche regole cautelari (…) tanto da apparire anomalo o irrazionale”.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, per un nuovo esame della vicenda.

La redazione giuridica

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