La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in merito al conto corrente ereditato e alla possibilità, per la banca, di rifiutare il prelievo

Può la banca negare il prelievo su di un conto corrente ereditato?
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 27417/2017, ha fornito precisazioni su questo punto
Per i giudici, ciascun coerede può agire singolarmente nei confronti del debitore del de cuius senza necessità del consenso degli altri per far valere l’intero credito, ovvero la quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza che parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. I contrasti tra questi, infatti, devono essere risolti in occasione dell’eventuale giudizio di divisione.
Nel caso di specie analizzato dai giudici, il de cuius era titolare insieme alla moglie di un conto corrente cointestato e di un conto deposito sul quale risultavano in giacenza alcuni titoli.

Quando è deceduto le due figlie hanno chiesto di poter prelevare delle somme dal conto corrente ereditato e disinvestire alcuni titoli.

La banca, però, ha rifiutato la richiesta di prelievo sul conto corrente ereditato. Ha invece consentito solo un limitato prelievo al fine di fare fronte alle spese funerarie, provvedendo successivamente anche all’acquisto di nuovi titoli.
Questo in quanto l’altro coerede, figlio del de cuius, non aveva prestato adesione all’iniziativa delle attrici rifiutandosi di recarsi in banca per prestare il consenso al disinvestimento e al prelievo delle giacenze.
Le due figlie hanno chiesto al Tribunale di condannare la banca al versamento delle somme loro spettanti, appartenenti al de cuius, nei limiti delle quote vantate. Inoltre, hanno chiesto di condannare entrambi i convenuti al risarcimento del danno scaturente dal rifiuto e dal nuovo investimento eseguito contro la loro volontà.
Il giudice di prime cure ha accolto la loro richiesta. La Corte d’Appello, però, su impugnazione del coerede e dell’istituto di credito, riformava la decisione. Le pretese delle due figlie sono state rigettate, e loro condannate al rimborso delle spese in favore della banca.
Per la Corte distrettuale, la vicenda doveva risolversi applicando la giurisprudenza di Cassazione. Questa prevedeva la caduta in comunione dei crediti ereditari, senza una divisione di questi tra i coeredi.
Citando poi la sentenza n. 24567/2007, la Corte, ha escluso l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nell’azione per il pagamento di somme. Inoltre, ha ribadito che anche i crediti del de cuius cadevano in comunione.
Pertanto, poiché l’azione del singolo partecipante alla comunione è sempre svolta nell’esclusivo interesse della stessa, ciò avrebbe escluso la possibilità del coerede di agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, come avvenuto nella fattispecie.
, attesa anche l’opposizione frapposta dall’altro convenuto. Per questo era legittimo il rifiuto dell’istituto bancario ad autorizzare prelievi sul conto corrente ereditato.

Moglie e figlie del de cuius, in Cassazione, hanno però contestato tale interpretazione e i giudici hanno dato loro ragione.

Leggendo le motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, precisa l’ordinanza, si desume che ciascun coerede ha il potere di agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito.
Questo avverrebbe senza la necessità di coinvolgere gli altri coeredi. Non solo.
Non viene  precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo quando avvenga nell’interesse della comunione.
Inoltre, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o di parte del credito stesso, potrà incidere nelle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto.

Questa circostanza, però, non preclude al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.

Ritenendosi il contrario, nel caso in cui non vi fosse l’adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, si verrebbe a riproporre una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario.
Ciò posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente a oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorché al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione.
Per tali ragioni, ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota.
E questo avverrà senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.
 
 
 
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