Controversie con i clienti: vanno trattate sempre con rito sommario?

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Gli Ermellini sostengono l’impossibilità per il giudice di cambiare rito se la controversia con il cliente non si limita al quantum ma riguarda anche l’an

Nell’ordinanza numero 15138/2018, la Corte di Cassazione fa il punto in merito alle controversie con i clienti da parte degli avvocati. Queste vanno sempre trattate con rito sommario?

Ebbene, le controversie con i clienti che hanno per oggetto la liquidazione dei compensi al professionista vanno trattate con rito sommario. E questo sia se hanno ad oggetto la quantificazione della parcella, sia se hanno ad oggetto il diritto del legale di essere pagato.

La vicenda

Nel caso di specie, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha confermato quanto già sancito nella precedente pronuncia di legittimità numero 3993/2017. I giudici hanno affermato che “le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’articolo 14 d.lgs. 150 del 2011 anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum ma riguardi l’an della pretesa”.

Pertanto, secondo gli Ermellini, il giudice adito, anche quando le richieste dell’avvocato non riguardano solo la quantificazione dei suoi compensi, non ha la possibilità di trasformare il rito sommario in rito ordinario. E, neppure, di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Ciò che deve prevalere, infatti, è la necessaria unicità del rito con il quale vanno trattate le controversie con i clienti. E, in particolare, quelle che hanno come oggetto il credito derivante da prestazioni giudiziali che un legale ha reso in ambito civile.

Infine, in merito alla impossibilità di trasformare il rito, i giudici sostengono quanto segue.

Ovvero che questa si estende anche ai casi in cui l’avvocato introduca la domanda di condanna del cliente al pagamento delle proprie spettanze e quest’ultimo, costituendosi, non si limiti a contestare la quantificazione del credito ma sollevi obiezioni anche sull’esistenza del rapporto, sulle prestazioni eseguite e sull’an debeatur in generale.

 

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