Per gli Ermellini, il diritto dell’Inps alla ripetizione non è prescritto se l’imputato aveva dichiarato falsamente di non svolgere attività lavorativa all’estero.

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 12077/2018 ha fornito precisazioni importanti sulla questione dei ratei pensionistici non dovuti.

Secondo i giudici, infatti, il diritto dell’INPS alla restituzione dei ratei pensionistici non dovuti al contribuente non può ritenersi prescritto qualora vi sia stata una condotta dolosa dell’assicurato.

Vale a dire se quest’ultimo aveva reso dichiarazioni false idonee a ingenerare l’erronea convinzione della regolarità dell’erogazione della prestazione.

Infatti, ricordano i giudici, la prescrizione, è da ritenersi sospesa fino al momento in cui l’Ente è stato messo in condizione di conoscere la reale situazione previdenziale dell’assicurato.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso dell’Inps contro la sentenza che aveva dichiarato prescritto il diritto dell’Istituto a ripetere ratei pensionistici non dovuti nei confronti di un pensionato.

L’Inps si doleva del fatto che il giudice di appello, ritenendo prescritta la pretesa alla restituzione dei ratei pensionistici indebitamente percepiti dall’assicurato, non avesse ritenuto ravvisabile il dolo nella dichiarazione dell’assicurato stesso, contrastante con la realtà dei fatti, di mancato svolgimento di attività lavorativa all’estero.

La Cassazione, ritenendo fondata la censura, si è soffermata sull’onere della prova. Esso è necessario affinché venga dimostrata la sussistenza del dolo dell’assicurato nel percepire prestazioni non dovute.

Per il Collegio, infatti, il provvedimento gravato non si allinea infatti alla giurisprudenza sul punto.

Come ricorda la stessa Cassazione nella pronuncia n. 8609/1999, la condotta dolosa dell’interessato si verifica anche quando quest’ultimo rilasci all’Ente “dichiarazioni false idonee ad ingenerare l’erronea convinzione della regolarità dell’erogazione della prestazione”

Ora, per questo genere di comportamenti sussiste la presunzione di una condotta consapevole e volontaria (quindi dolosa).

A fronte di tale condotta, al pensionato incombe l’onere di provare che la sua condotta dipende da mera colpa. In particolare, da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta.

Pertanto, la prescrizione si ritiene dunque essere rimasta sospesa fino a quando l’Istituto non è stato posto in condizione di conoscere, a seguito della lettera con la quale lo Stato estero ha comunicato la posizione contributiva accreditata, la reale situazione previdenziale dell’assicurato.

Alla luce di tali circostanze, secondo la Cassazione, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di Appello che provvederà al ricalcolo dei ratei pensionistici non ripetibili dall’Inps e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

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