La condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto

Si era visto rigettare, in sede di merito, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un’Amministrazione comunale in relazione al sinistro subito in occasione della partecipazione ad una corsa di cavalli tenutasi in un tratto viario cittadino, trasformato, per l’occasione, in circuito di gara. In particolare deduceva di aver preso parte, in qualità di fantino professionista e corridore di palio, alla predetta competizione equestre, organizzata dal Comune, infortunandosi gravemente nel corso della stessa, per essere caduto al suolo nei pressi della barriera in legno delimitante l’aera di gara, essendo calpestato dal proprio cavallo.

L’attore, avendo subito gravi lesioni (non solo di natura ortopedica, visto che egli riportava pure un trauma renale ed una contusione epatica), agiva in giudizio e, in primo grado, il Tribunale riconosceva una concorrente ed eguale responsabilità di ambo le parti nella causazione del sinistro, liquidando il danno in favore dell’attore nella misura di € 80.425,00, “oltre interessi legali come meglio indicato in motivazione”. La Corte di appello, tuttavia, riformava la decisione di prime cure, escludendo la responsabilità del Comune e ponendo a carico del già attore le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il fantino deduceva, tra gli altri motivi, violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., relativamente alla condanna a rifondere al Comune anche le spese del primo grado di giudizio, nel quale, invece, il medesimo era rimasto contumace.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 21402/2021 hanno ritenuto la doglianza manifestamente fondata.

La Cassazione ha infatti ricordato il principio in base al quale la “condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.

Da lì la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata.

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