Confermata la sicura avvistabilità del pedone, qualora il conducente avesse prestato maggiore attenzione nella conduzione della manovra
Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 28463/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato, in sede di merito, ai sensi dell’art. 590 cod. pen., per avere, alla guida della sua autovettura, colposamente investito un uomo che procedeva a piedi, cagionandogli lesioni consistite in “contusione ginocchio ed anca sn” con prognosi di gg. 8.
Secondo la ricostruzione del giudice di merito, intorno alle ore 10.00 il il pedone stava andando a consegnare la spesa – con il carrello del supermercato presso cui lavorava – ad un cliente la cui abitazione era accanto al detto esercizio. In tale frangente, mentre spingeva il carrello con la spesa, veniva urtato dall’autovettura condotta dall’imputato e finiva a terra dopo essere caduto contro lo stesso veicolo, riportando le lesioni di cui al referto del P.S.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’imputato deduceva:
- errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte civile, essendo emerso che non corrispondeva a verità che il ricorrente, al momento del sinistro, guidava parlando al telefono, come riferito dal danneggiato; inoltre, quest’ultimo non si era accorto della presenza del veicolo in manovra e, pertanto, il suo carrello era andato a sbattere contro l’autovettura condotta dall’imputato;
- errata valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dall’imputato, atteso che dopo l’incidente il ricorrente scattava alcune foto in atti, da cui si evinceva che la persona offesa non aveva danni fisici o lesioni, riferendo solo di essere spaventato. Le lesioni riconducibili al sinistro erano comunque molto lievi, trattandosi di fatto qualificabile come di particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000;
- difetto di valutazione in punto di credibilità oggettiva e soggettiva del teste parte civile, avuto riguardo alle dichiarazioni nuovo e contraddittorie da questi rese in sede di istruttoria dibattimentale;
- erronea valutazione del rapporto di causalità, risultando dagli atti che era stato il carrello ad essere colpito dalla vettura e non il pedone.
Gli Ermellini hanno ritenuto di non aderire alle doglianze proposte.
La sentenza impugnata si poggiava, infatti, su una non illogica “lettura” del compendio probatorio e, del resto, appariva altresì corretta laddove aveva ben delineato il contenuto della colpa generica dell’automobilista, facendo, in definitiva, corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Nella fattispecie in esame, il Giudice di pace aveva correttamente evidenziato la deposizione resa dal teste, secondo cui l’imputato aveva dichiarato di essersi immesso sulla strada, guardando solamente a destra e non a sinistra, da dove, per l’appunto, proveniva la persona offesa, con ciò implicitamente confermando la sicura avvistabilità del pedone, qualora il prevenuto avesse prestato maggiore attenzione nella conduzione della manovra.
La motivazione aveva adeguatamente trattato sia il tema della colpa, sia quello della sussistenza del nesso eziologico, risultando ampiamente argomentato l’impatto del veicolo contro il carrello trainato dal danneggiato, da cui erano derivate le lesioni riportate da quest’ultimo in conseguenza dell’urto, lesioni documentalmente provate e sicuramente riconducibili alla condotta negligente dell’imputato; il tutto secondo una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità.
La redazione giuridica
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