Cordolo dell’aiuola della rotatoria provoca la caduta del motociclo (Tribunale Torre Annunziata sez. II, 05/08/2022, n.1956).
Cordolo dell’aiuola della rotatoria non a norma provoca la caduta del motocilista che deduce la responsabilità del Comune.
Nello specifico il motociclista deduce di avere impattato con la ruota anteriore del proprio mezzo sul cordolo dell’aiuola con fontana, che dava luogo ad una circolazione rotatoria e, per l’effetto, aveva perso il controllo della moto riportando gravissime lesioni personali.
Secondo il motociclista l’aiuola con fontana, e nel suo complesso la circolazione rotatoria di cui la stessa era la parte centrale, erano oggettivamente pericolosi, soprattutto per i veicoli a due ruote; che per la sua conformazione l’aiuola era in contrasto con la vigente normativa stradale e comunque con i principi di sicurezza della circolazione; che la stessa non era visibile, non era segnalata, aveva un cordolo alto più di 15 cm che non presentava la benché minima protezione e sporgeva a taglio in modo appuntito.
In sede di ATP il CTU aveva accertato la scarsa illuminazione dei luoghi e che il manufatto a forma circolare, ivi compreso il cordolo dell’aiuola, presentava una serie di difformità tale da renderlo potenzialmente non sicuro per gli utenti della strada; che la folta vegetazione presente sull’isola spartitraffico posta a monte del manufatto “aiuola con fontana” ne ostruiva la visuale e comportava che un qualsiasi utente della strada non aveva una visuale completa del manufatto, soprattutto in condizione di luce artificiale.
La domanda è infondata.
Il motociclo giunto all’altezza della rotatoria presente, a forte velocità, impattava con la propria ruota anteriore il marciapiede di detta rotonda, a causa dell’impatto, perdeva il controllo andando ad impattare contro un veicolo in sosta e finendo la propria corsa sullo spartitraffico ivi presente.
Secondo la tesi del motociclista il manufatto dell’aiuola con fontana non era visibile perché la vegetazione presente sull’isola spartitraffico posta a monte del manufatto medesimo ne ostruiva la visuale e l’illuminazione della fontana risultava spenta, il che aveva comportato che nell’approcciarsi ad essa in orario notturno non aveva potuto avere una visuale completa del manufatto medesimo e del relativo cordolo dell’aiuola sporgente.
Ed ancora, il cordolo dell’aiuola posto a contorno del manufatto , sempre secondo la tesi del danneggiato, non risponderebbe ai criteri di sicurezza stradale in quanto il bordo non era né sormontabile, né inclinato trasversalmente verso l’esterno, ma era costituito da un cordolo alto circa 15 cm, non arrotondato e che comportava che un motociclista che si trovava ad impegnare una rotatoria con una certa inclinazione rispetto all’asse verticale, in presenza di un cordolo non smussato, aveva elevata probabilità di urtare contro di esso ed in conseguenza di subire gravi lesioni.
Dalla CTU emerge che: a) La velocità del motociclo al momento dell’impatto contro il cordolo era superiore ai 60 KM/H; b) nella strada era previsto un limite di velocità di 30 Km/H; c) tenendo conto che mediamente uno scooter come quello condotto dall’attore presenta un’altezza minima da terra non inferiore a 10 cm un cordolo più basso o smussato (sicur bike o sormontabile) avrebbe evitato l’urto con le parti basse del motociclo e quindi la perdita di controllo nonostante la velocità non conforme ai limiti prescritti; d) non è da escludere che a causa dell’altezza del cordolo dell’aiuola anche se il motociclista avesse avuto una velocità di marcia consona ai limiti di velocità lo stesso a causa dell’inevitabile impatto con le parti meccaniche del cavalletto avrebbe potuto comunque perdere il controllo del suo motociclo e rovinare a terra; e) la mancata illuminazione del manufatto e la presenza della vegetazione posta a monte della stessa fa si che un qualsiasi utente della strada non ha una visuale completa del manufatto stesso, sia con luce diurna che soprattutto in condizione di luce artificiale (soprattutto se l’illuminazione della fontana risulta essere spenta)”.
In definitiva il CTU conclude l’elaborato peritale affermando che il motociclista non si avvedeva della presenza del manufatto con aiuola sia per la scarsa illuminazione dello stesso (la fontana aveva l’illuminazione spenta) sia per la sostenuta velocità e lo stato di alterazione psico-fisica in cui versava per elevato tasso alcolemico, contribuendo alla caduta anche la geometria del cordolo dell’aiuola (altezza di 15 cm e profilo non smussato).
Ebbene, osserva il Tribunale, se è vero che la fontana non era illuminata, è altrettanto vero che lo era la strada percorsa, sicché attese le dimensioni del manufatto, peraltro ubicato in prossimità delle strisce pedonali e al centro di un incrocio, sarebbe stato evitabile l’urto se il centauro avesse avuto una corretta condotta di guida.
In definitiva, la responsabilità del Comune convenuto viene esclusa per difetto di prova del nesso causale tra la res in sua custodia e l’evento, e l’incidente occorso viene imputato alla negligente condotta di guida del motociclista.
Avv. Emanuela Foligno
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