Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto (Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health v. Jackson Women’s Health Organization, del 24 giugno 2022).

Corte Suprema degli Stati Uniti: commento alla recente decisione sull’aborto che stabilisce che ogni Stato della Federazione deve legiferare sul punto.

Grande scandalo mondiale ha causato la pubblicazione della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che, annullando la decisione dell’anno 1973 Roe v. Wade, nonché la decisione del 1992 Planned Parenthood v. Casey, ha negato il principio della esistenza del diritto della donna all’aborto tutelato dalla Costituzione americana.

La Corte Suprema afferma che non esiste alcuna norma che preveda il diritto all’aborto, né tale principio può desumersi implicitamente da altri articoli o da altri diritti tutelati dalla Costituzione americana e, per tale motivo, ha invitato i singoli Stati che compongono la federazione degli Stati Uniti di America, qualora non lo avessero già fatto, a legiferare in merito, individuando democraticamente e secondo la sensibilità, le convinzioni, tradizioni e cultura dei cittadini rappresentati , le condizioni ed i limiti per riconoscere il diritto della donna all’aborto.

La Corte Suprema costituisce l’autorità giudiziaria di grado più elevato della Federazione degli Stati Uniti D’America in cui confluiscono le cause in terzo grado di giudizio di impugnazione delle sentenze degli organi giudiziari di tutti gli Stati che la compongono (analogamente alla Suprema Corte di Cassazione del nostro Paese).

Il Presidente della Corte Suprema, Giudice Roberts ha concordato anche lui con il giudizio del Giudice firmatario della decisione a commento, tuttavia fornendo una personale e differente motivazione.

Tre dei Giudici della Corte Suprema che hanno partecipato alla decisione, ma che non l’hanno condivisa, hanno espresso un parere contrario. In sostanza si sono opposti a riconoscere una competenza statale piuttosto che costituzionale in materia di aborto.

Affermare , che non esiste nella Costituzione americana alcuna norma che esplicitamente o implicitamente riconosca il diritto della donna all’aborto, in concreto comporta che ogni Stato della Confederazione deve legiferare in proprio su questo tema: niente di diverso da quello che succede, per esempio in Italia, in cui non è previsto il diritto all’aborto nella costituzione italiana, essendo previsto nella Legge n.194 del 1975.

Per comprendere l’importanza della questione “se il diritto all’aborto può essere considerato riconosciuto anche implicitamente dalla Costituzione americana”, basti pensare che in caso di risposta affermativa, tutte le leggi approvate democraticamente dai parlamenti di ognuno dei 50 Stati formanti la Federazione degli Stati Uniti d’America diventerebbero a rischio di incostituzionalità se comportanti limitazioni al diritto di aborto maggiori rispetto a quanto previsto nella decisione Roe (l’aborto come libera scelta è consentito fino a 24/28 settimane di gestazione del feto).

Ad esempio, la legge del Mississippi , di cui è stata chiesta la declaratoria di incostituzionalità da Jackson Women’s Health Organization avanti la Corte Suprema, e che è sfociata nella decisione qui a commento,  prevede il limite massimo di gestazione del feto per poter operare l’aborto in 15 settimane.

Vi sono differenze significative tra l’ordinamento giuridico americano e quello italiano, per cui – se nel secondo il primato spetta alla legge – nel primo vale la regola dello “stare decisis“,  cioè il primato del precedente giudiziario che ha regolato casi analoghi realizzato dalle decisioni della Corte Suprema : è proprio questa caratteristica che connota la Corte Suprema americana e cioè la capacità di emettere sentenze che costituiscono un precedente vincolante.

In altri termini, le decisioni della Corte Suprema americana costituiscono un “precedente vincolante”, e nessuna Corte di grado inferiore può emettere decisioni in dissenso. La Corte Suprema americana, inoltre, come la nostra Corte Costituzionale, ha competenze e decide sulla conformità alla Costituzione di alcune leggi federali.

Ebbene, la celeberrima decisione Roe vs Wade del 1973, aveva riconosciuto il diritto costituzionale delle donne all’aborto, anche in assenza di problemi di salute per la gestante e\o per il feto, e per ogni altra circostanza non riconducibile alla libera scelta della donna, fino a quando il feto non fosse stato capace di vivere autonomamente fuori dal grembo materno e, per il caso fosse sussistito un pericolo di vita della donna senza alcun limite temporale . Si consideri che in Italia, il limite in generale per abortire è di tre mesi e cioè poco meno di 13 settimane, negli stati Uniti, invece, in base alla decisione Roe il limite venne individuato tra le 24/28 settimane e cioè tra i 5 + 1\2 mesi e i 6 + 1\2 mesi circa.

Occorre tener presente che, mancando nella Costituzione americana una specifica norma che preveda e riconosca il diritto all’aborto, la sentenza Roe lo ha fatto derivare dalla applicazione del 1°, 4°,5°,9° e 14 ° emendamento, quale diritto appartenente al più ampio diritto alla privacy.

Alla menzionata sentenza Roe  segue, nel 1992, la sentenza della Corte Suprema Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey che aveva riaffermato il diritto all’aborto e proibito le leggi che impongono un “onere indebito” sull’accesso all’aborto. Nella decisione Casey , che pur ha confermato l’esistenza di un diritto costituzionale all’aborto, la Corte Suprema ha abbandonato la impostazione Roe che si fondava sul principio troppo debole della riservatezza, ed ha giustificato il riconoscimento del diritto all’aborto richiamando il principio del Giusto Processo del 14° emendamento (che tutela il diritto alla libertà) e lo ha descritto come “la libertà di fare scelte intime e personali che sono centrali per la dignità e l’autonomia della persona”.

Ebbene, la decisione del 24 giugno 2022 della Corte Suprema ha ritenuto profondamente sbagliate entrambe le decisioni del 1973 e del 1992 che costituivano i precedenti di riferimento in tema di riconoscimento del diritto della donna all’aborto.

Secondo la Corte Suprema, il punto nevralgico è se la Costituzione degli Stati Uniti conferisca, o meno, il diritto all’aborto.

Annullate le sentenze del 1973 e del 1992, la Suprema Corte americana evidenzia che il termine “libertà” riconosciuto dal 14° emendamento, da cui indirettamente far derivare il diritto all’aborto, potrebbe dare indicazioni generiche e fuorvianti qualora la Corte lo intendesse quale riconoscimento di aspettative di una parte della popolazione senza tener conto, e senza valutare, le ricadute negative sulla residua ed incolpevole parte della popolazione.

Il diritto ad ottenere l’aborto non può considerarsi parte di un diritto più ampio e radicato “alla libertà”, inteso quale diritto al “proprio concetto di esistenza” , perché se si generalizzasse tale criterio potrebbero essere autorizzati come diritti fondamentali quello all’uso delle droghe, alla prostituzione e simili.

La questione dell’aborto è intrisa a un importante aspetto morale e la costituzione americana non proibisce ai cittadini di ognuno degli Stati di regolamentare o proibire l’aborto: per tale motivo vanno annullate tutte le precedenti decisioni della Corte Suprema che dichiarandosi a favore dell’aborto quale diritto costituzionale, si sono indebitamente arrogate questo potere.

Conclusivamente, a differenza di quanto affermato dai Media e da frettolose testate giornalistiche, le sentenze Roe e Casey vengono annullate dalla Suprema Corte e, dal 24.6.2022, l’autorità di disciplinare la materia dell’aborto in ognuno dei 50 Stati della Federazione degli Stati Uniti viene restituita al popolo americano e ai suoi rappresentanti eletti.

Avv. Emanuela Foligno

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