Al fine di stabilire il diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio, la corte d’appello di Cagliari ha valorizzato il dato del particolare contesto economico, e nella specie, della crisi del mercato di lavoro, che risulta essere ancor più severa in Sardegna, ove ella viveva

La vicenda

Nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra due coniugi, il Tribunale di Nuoro aveva negato il riconoscimento in favore della ex moglie del diritto all’assegno divorzile.
Senonché sull’appello proposto da quest’ultima, la Corte distrettuale di Cagliari aveva disposto la corresponsione, in suo favore, di un assegno mensile di 150 Euro con la seguente motivazione: “L’appellante vive con la madre e con il figlio avuto da altra relazione, la stessa è priva di reddito, non essendovi alcuna prova che la medesima lavori, né che percepisca pensione, o introiti da affitti; è verosimile che essa percepisca un assegno dal padre del minore; risulta avere 43 anni; non risulta aver acquisito una specifica professionalità e non risulta, peraltro, neppure iscritta nelle liste di disoccupazione”.
Contrariamente, a quanto disposto dal primo giudice, la corte d’appello aveva, dunque, ritenuto la domanda proposta dall’ex moglie meritevole di accoglimento.
Tale decisione era giustificata non soltanto dall’età, dalla mancanza di specializzazione professionale, ma anche dalla grave e prolungata crisi del mercato del lavoro, che risultava essere tanto più severa soprattutto in Sardegna ove ella viveva.
In altre parole, per i giudici della corte d’appello, la donna non soltanto non aveva i mezzi adeguati per essere economicamente indipendente, ma era anche nella oggettiva impossibilità di procurarseli, viste le predette ragioni del contesto economico.

La decisione è stata confermata anche dai giudici della Suprema Corte di Cassazione.

Ed invero, la sentenza della corte d’appello di Cagliari era perfettamente in linea con il costante orientamento giurisprudenziale in materia di sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Come noto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, co. 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Tali principi sono stati richiamati nella nota sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della Prima sezione della Cassazione, nonché nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018 e correttamente valorizzati nella sentenza impugnata.
Per tutti questi motivi il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

La redazione giuridica

 
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