Le criticità alla CTU avrebbero dovuto essere evidenziate dal CTP nel termine concesso per rispondere alla bozza (Tribunale di Prato, Sentenza n. 539/2020 del 26/10/2020 RG n. 975/2018)

Viene presentato appello avverso la sentenza n. 450/2017 emessa dal Giudice di Pace di Prato, ove gli appellati venivano condannati in solido al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 1.866,61 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese di CTU e spese legali del procedimento di primo grado.

Il danneggiato citava a giudizio il proprietario del veicolo Audi e la Compagnia assicuratrice in quanto il giorno 17.04.2011 alle ore 18:00 circa, mentre transitava a bordo della sua bicicletta veniva investito dal veicolo che non rispettava l’obbligo di precedenza.

La Compagnia corrispondeva al danneggiato la somma di euro 6.850,00, che veniva trattenuta a titolo di acconto.

Il ciclista impugna la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui è stata rigettata, in maniera implicita, la richiesta di sentire a chiarimenti il consulente e/o di disporre la rinnovazione della CTU, deducendo in particolare: “che il Consulente non ha considerato né valutato il danno al ginocchio, né i dolori alla spalla destra e i dolori antalgici al collo; che la durata della malattia in termini di temporanea è in contrasto con quanto documentato in atti, oltre al fatto che il Consulente non ha fornito una motivazione sulla ricostruita minor durata; che, a differenza di quanto sostenuto nell’elaborato peritale in termini di un unico intervento epidurale, il danneggiato ha fatto molti interventi in laboratorio di infiltrazioni epidurali a livello discale e nel corso del tempo; che la consulenza parla di non inferenza della malattia sull’attività lavorativa mentre, in realtà, l’appellante ha dovuto interrompere l’attività lavorativa a causa proprio del dolore intenso alla schiena e alla gamba; che il consulente, nella determinazione del danno, non ha affatto tenuto conto del quadro derivante dalla lombosciatalgia.”

Acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale ritiene l’appello infondato.

E’ pacifico che “rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici”.

Ebbene, risulta che il CTU, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, ha esaminato i documenti versati in atti e le certificazioni sanitarie fornite dal periziando, dando atto che è stata prodotta cospicua documentazione medica in merito a una persistente situazione clinica legata alle preesistenze.

Emerge, inoltre, quanto all’anamnesi, che il danneggiato esclude altri precedenti traumi a carico di qualsiasi porzione del soma, lamenta talora dolore al ginocchio, dorso -lombalgia con impegno sciatalgico destro, oltre a dolore alla spalla destra con limitazione funzionale per cui si sottopone periodicamente ad infiltrazioni, oltre a disturbi algici al collo.

In relazione all’esame obiettivo del periziando, invece, il CTU ha rilevato “dolore al collo a destra con limitazione fino alla regione del trapezio, forte dolore alla gamba destra che parte dalla schiena e diminuisce con il riposo disteso, incapacità antalgica alla posizione seduta; nient’altro riferito né tanto meno attestato a carico dei restanti organi ed apparati”.

La CTU ha dunque concluso determinando il periodo di inabilità temporanea in complessivi giorni ottanta frazionati in 5 giorni di I.T.P. al 75%, 20 giorni in I.T.P. al 50%, 25 giorni in I.T.P. al 25% e 30 giorni in I.T.P. al 10%, con riconoscimento di un danno permanente all’integrità psico-fisica pari al 5%.

La sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui ha ritenuto – con una motivazione sia pure sintetica ma non per questo omessa – “condivisibile, nella sua chiarezza espositiva, nonché analiticità, la perizia officiosa medico -legale, contrariamente alle censure svolte dalla difesa dell’attore, laddove il Consulente, con criteri visivi e strumentali, alla luce di quanto scritto nella perizia , ha analizzato ed escluso “altri precedenti traumi a carico di qualsiasi porzione del soma”, ha riscontrato il nesso di causalità quale “causa altamente efficiente” ed ha diagnosticato un “trauma rachide lombosacrale”” , non merita di essere censurata e riformata.

Le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio delle parti, alla presenza dei CTP e delle parti.

Pertanto, il Tribunale ritiene che il Consulente, nello svolgimento dell’incarico affidatogli nel giudizio di primo grado e in virtù del tenore dell’elaborato peritale, ha tenuto conto della sintomatologia, delle preesistenze e dei dolori riferiti dal danneggiato nell’esprimere le sue valutazioni medico-legali, considerando vieppiù che le criticità alla CTU avanzate nel presente procedimento dall’appellante avrebbero dovuto essere evidenziate dal proprio CTP nel termine concesso dal primo Giudice per rispondere alla bozza del Consulente, essendosi invece il CTP limitato a una mera e generica contestazione delle risultanze circa i postumi riconosciuti.

L’appello viene rigettato e le spese di lite vengono poste a carico dell’appellante.

Avv. Emanuela Foligno

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