Il Giudice di primo grado non disponeva CTU Medico-Legale per il mancato accesso alla struttura ospedaliera da parte del danneggiato e la mancata esecuzione degli accertamenti clinici e strumentali previsti dall’art. 139 CdA (Tribunale di Pisa, Sentenza parziale n. 1066/2021 del 12/08/2021)

L’appellante agiva per vedersi ristorati i danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Pontedera (PI) il 4.9.2011, alle ore 22.30 circa, quando alla guida del proprio veicolo veniva urtato sulla fiancata destra da una Opel Meriva, condotta dall’appellato ed assicurato per la RCA con la compagnia Fondiaria – Sai, a causa del mancato rispetto, da parte di quest’ultimo, del diritto di precedenza.

L’appellante rappresentava come i due conducenti avessero compilato un modulo di constatazione amichevole di sinistro; che il 5.9.2011 si sarebbe recato dal proprio medico, il quale gli riscontrava un trauma alla spalla destra e al rachide cervicale, prescrivendogli cure e riposo fino al 18.9.2011; che lo stesso Medico certificò dei prolungamenti della malattia, fino alla guarigione con postumi, attestata il 21.10.2011; che si sarebbe sottoposto a visita medico -legale di parte, con il rilevamento di un’invalidità permanente tra il 3-4%, ed un’inabilità temporanea per 32 giorni, di cui 7 d’inabilità assoluta; che avrebbe sostenuto spese mediche risarcibili per l’ammontare di 580,80 euro; che il risarcimento a lui spettante sarebbe dunque ammontato complessivamente ad euro 5.216,07, inclusi 1.158,73 euro a titolo di risarcimento del danno morale; che, a seguito di richiesta d’indennizzo, l’appellata riconosceva un ammontare di euro 878,00, che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.

Il Giudice di primo grado non disponeva CTU Medico-Legale poiché “non necessaria, in quanto dagli atti di causa sarebbe emerso” il mancato accesso alla struttura ospedaliera da parte dell’Appellante, così come il fatto che lo stesso non “si sarebbe sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali contrariamente a quanto statuito dall’art. 139 CdA”.

Ergo, il Giudice di prime cure rigettava le domande e condannava l’appellante a rifondere le spese di giudizio alla controparte, nella misura di euro 1.000, oltre agli accessori di legge.

L’Appellante impugna per i seguenti motivi:

A. Contrariamente a quanto statuito in primo grado, non potrebbe ritenersi applicabile alla fattispecie il novellato art. 139, CdA, in quanto il sinistro si è verificato il 4.9.2011, laddove la novella sarebbe entrata in vigore il 25.3.2012;

B. Non sarebbe rilevante la propria scelta di recarsi presso il medico di fiducia invece che al pronto soccorso;

C. Il certificato medico rilasciato dal medico di fiducia diversamente dalla sua relazione di parte, avrebbe natura di atto pubblico, munito di pubblica fede fino a querela di falso;

D. Contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la prova del collegamento tra le lesioni ed il sinistro già descritto sarebbe fornita dall’ammissione, da parte della stessa appellata, della verificazione di quest’ultimo a causa della mancata concessione della precedenza da parte dell’appellato e dal fatto che l’appellata abbia corrisposto un indennizzo. Dunque, il giudizio avrebbe dovuto vertere esclusivamente sulla misura del risarcimento;

E. Per quanto precede, la condanna alla rifusione delle spese legali sarebbe ingiusta.

L’Appellata, costituendosi in giudizio, rappresenta che il novellato art. 139, CdA, sarebbe applicabile, anche se le modifiche rilevanti sono intervenute successivamente al sinistro, in quanto “il novellato art. 139 CdA non incide minimamente sulla ‘consistenza’ del diritto al risarcimento delle lesioni fisiche di lieve entità”, limitandosi “a regolare una situazione […] i cui effetti sono ontologicamente destinati a durare nel tempo, almeno sino al suo definitivo riconoscimento mediante una liquidazione”; che i certificati medici rilasciati dal medico di fiducia sarebbero stati emessi a pagamento e nella veste del medico quale libero professionista, non già quale pubblico ufficiale; che, alla luce di quanto precede, la CTU medico -legale richiesta dall’appellante avrebbe avuto carattere esplorativo; che il pagamento di un indennizzo prima del processo non rileverebbe, in quanto tale pagamento non integrerebbe un riconoscimento delle lesioni, ed i motivi che l’avrebbero determinata al pagamento non rivestirebbero alcuna importanza; che, comunque, non potrebbero risarcirsi le spese mediche indicate in quanto i costi per la redazione di una relazione medico -legale di parte sarebbero in ogni caso irrisarcibili, ed in quanto a corredo della richiesta è stata fornita solo una bozza di notula, che non proverebbe l’effettivo pagamento; che il danno morale non sarebbe risarcibile.

Il Collegio osserva come non possa ritenersi che la materia oggetto di giudizio sia regolata, come affermato dall’attore, dalla legislazione anteriore alla riforma dell’anno 2012.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26249/2019, ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell’art. 32, comma 3 ter, del dl . n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una norma in senso lato, a cui può essere data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico”.

Alla luce di ciò, le relazioni di parte prodotte dall’appellante, le quali rilevano sintomatologie non semplicemente ‘narrate’ del paziente e passivamente recepite, senza possibilità di controllo, dal medico curante, ma verificabili secondo criteri osservativi diretti, devono condurre a ritenere la richiesta di CTU non esplorativa, in quanto la scelta di non recarsi presso un pronto soccorso non può, in assenza di altri elementi, risolversi in un pregiudizio per il danneggiato, il quale mantiene la libertà, tutelata costituzionalmente, di curarsi come ritenga, dovendosi peraltro osservare che: a) non necessariamente il pronto soccorso (ammesso che per tale s’intenda necessariamente una struttura pubblica) avrebbe fornito all’Appellante degli esami obiettivi nel senso ‘stretto’ propugnato dall’Appellata; b) l’art. 139, CdA, indica la qualità della prova necessaria al riconoscimento di determinati diritti, ma non introduce tipologie di formazione della prova tassative.

Per tali motivi la causa viene rimessa sul ruolo per l’effettuazione della CTU Medico-Legale richiesta dall’appellante.

Il Tribunale di Pisa, dichiara applicabile alla fattispecie l’art. 139, CdA, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 32, DL 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012; dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l’effettuazione di CTU medico–legale.

Avv. Emanuela Foligno

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